Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2194 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2194 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 3698-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata M ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PUMILLO GIOVANNI;
– intimato avverso la sentenza n. 2630/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLE SICILIA SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 06/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
A 2,LA1-3

Data pubblicazione: 30/01/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della
sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. della Sicilia (sez. Catania),
rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo
grado che aveva accolto il ricorso proposto da Giovanni Pumillo
avverso il silenzio rifiuto opposto alla sua istanza di rimborso della
quota pari al 90% delle ritenute alla fonte (Irpef) versate per gli anni
1990, 1991 e 1992: rimborso richiesto ai sensi dell’art. 9, co. 17, della
“legge finanziaria 2003”, per essere il contribuente residente in uno
dei comuni colpiti dal terremoto del dicembre 1990.
2. Con l’unico motivo, denunciando violazione di norme di diritto
sostanziali (art. 9, co. 17, della “legge finanziaria 2003”; artt. 1 e 3,
dell’ord. Pres. C.d.M., 21/12/1990), la difesa erariale contesta al
giudice d’appello d’aver trascurato che il contribuente sostituito non
sarebbe legittimato a chiedere il rimborso potendo farlo solo il
sostituto d’imposta.
3. Premesso che le contestazioni della titolarità del rapporto
controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del
giudizio (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2951), la contestazione
sollevata in ricorso dalla difesa erariale si presenta, nel merito,
infondata. Si deve, infatti, dare ulteriore continuità al principio di
diritto secondo cui, «in tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti
dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista
dall’art. 9, comma 17, della L n. 289 del 2002, è legittimato a richiedere
Ric. 2017 n. 03698 sez. MT – ud. 19-12-2017
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motivazione semplificata:

all’Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato a titolo di
imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi
al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd.
sostituito d’imposta), atteso che quest’ultimo è il beneficiario diretto del

Cass. n. 17473/2017, n. 1610/2015, n. 14911/2007, n. 5653/2014, n.
23142/2017, v. Cass, Sez. U., 26/06/2009, n. 15031 e n. 15032).
3. Inoltre, da ultimo Cass., 13/12/2017, n. 29899 precisa: «2.2.
Principio che ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore che con la L n.
123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione con modOche
del D.L n. 91 del 2017, ha moddicato la L n. 190 del 2014, art. 1, comma
665, .specificando espressamente che tra “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore
al 10 per cento previsto dalla L 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
e successive modificazioni” e che “hanno diritto, con esclusione di quelli che
svolgono attività d’impresa, (..) al rimborso di quanto indebitamente versato”,
sono

compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di

redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle
ritenute subite”. E nel senso dell’effettiva spettanza del rimborso ai lavoratori
dipendenti si è espressa anche l’Agenzia delle entrate nel provvedimento
direttoriale, prot. n. 19540512017 del 2610912017, emesso ai sensi del terzo
periodo del novellato comma 665 della L n. 190 del 2014, art. 1, che prevede
che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate
ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”. 2.3.
Al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa fissato
nella misura ‘Pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017″,
Ric. 2017 n. 03698 sez. MT – ud. 19-12-2017
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provvedimento agevolativo in questione» (Cass., 14/07/2017, n. 17472. Conf.

la novella introdotta dalla L n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, si è
limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai
soggetti .specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal
presente comma” (primo periodo del comma 665 modificato dalla lett. a) del
citato art. 16-ocities, comma 1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di euro

di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive
risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la
riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito
dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede
all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (quinto periodo del comma 665 come
introdotto dalla lettera b) del citato art. 16-ocities, comma 1), demandando al
direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento (quello
indicato al precedente punto 2.2) che stabilisca “le modalità e le procedure
finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente
comma”, in precedenza riservando il citato comma 665 al Ministro
dell’economia e delle finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire “i
criteri di assegnazione dei predetti fondi”. 2.4. Orbene, ritiene il Collegio che il
delineato jus superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale,
per nulla incide sulla questione, della quale è investita la corte con il ricorso in
esame, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990,
qual è il controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in
rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi
dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/ o di ottemperanza.
Inoltre, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni
transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta,
di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le
tante Cassazione civile, se. trib., 24104/ 2015, n. 8373, in tema di IVA).
Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di
Ric. 2017 n. 03698 sez. MT – ud. 19-12-2017
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complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze

diritto già consolidatamente enunciati in materia da questa Corte». (Conf.
Cass., 13/12/2017, n. 29900, n. 29901, n. 29902, n. 29903, n. 29904,
n. 29906).
4. Dal rigetto del ricorso non derivano conseguenze in punto di spese,
mancando attività difensiva del contribuente.

prenotazione a debito del contributo unificato per essere
amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
non si applica l’art. 13, co. 1-quater, t.u. spese giust. (nel caso di
prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine
di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle
spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della
parte soccombente).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 19 dicembre 2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla

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