Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1840 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1840 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 11315-2015 proposto da:
\LASCIARELLI GRAZIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTI DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO PURIFICATI;

– ricorrente contro
SAN GIORGIO SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 96,
presso lo studio dell’avvocato EMILIO 1\LkNGANIELLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DEL CUORE;

– controricorrente contro
D’ALESSANDRO LUIGI, D’ALESSANDRO SERENA,
D’ALESSANDRO IGINIA;

Data pubblicazione: 25/01/2018

- intimati avverso la sentenza n. 445/2014 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 29/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

Rilevato che:
nel 1994 la società Finanziaria San Giorgio S.p.A. (che in seguito
muterà tipo e ragione sociale in “San Giorgio s.r.l.”) convenne dinanzi
al Tribunale di Chieti Graziella Masciarelli, Luigi D’Alessandro e le
loro figlie Serena p’Alessandro ed Iginia D’Alessandro (queste ultime
in persona del curatore speciale Giuseppe Masciarelli), chiedendo che
fossero dichiarate inefficaci nei propri confronti due donazioni della
nuda proprietà su altrettanti immobili, compiute da Graziella
Masciarelli il 21.10.1992 ed il 26.2.1993 a favore delle proprie figlie
Serena ed Iginia;
con sentenza 24 aprile 2008 il Tribunale di (lieti accolse la domanda;
la Corte d’appello de L’Aquila, adita da Graziella Nlasciarelli, con
sentenza 29 aprile 2014 n. 445 dichiarò improcedibile il gravame, sul
presupposto che, avvenuta la sparizione degli atti, ed ordinatane alle
parti la ricostruzione, nessuna delle parti in causa aveva depositato
copia della sentenza impugnata, il che .impediva la decisione
sull’appello;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Graziella
Masciarelli, con ricorso fondato su due motivi, il secondo dei quali
articolato in più profili;
ha resistito con controricorso la San Giorgio s.r.l. in liquidazione;
Considerato che:

Ric. 2015 n. 11315 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

ROSSETTI.

col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la “omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso”,
invocando il disposto dell’articolo 360, numero 5, c.p.c.;
nella illustrazione del motivo la ricorrente lamenta in sostanza che la
Corte d’appello, rilevata la mancanza dagli atti della sentenza

avrebbe dovuto fissare alle parti un termine per depositare o ricostruire
gli atti mancanti;
il motivo è infondato: a pagina 3, paragrafo 2.2, della sentenza
impugnata, si legge infatti che la Corte d’appello, una volta accertata la
sparizione del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte in esso
contenuti, aveva “invitato le parti a procedere alla loro ricostinione”, e che

“all’esito della complessiva opera di ricoshnione, tuttavia, nessuna parte del
giudzizio (..) risulta avere depositato la copia della sentemza impngnata”;
correttamente pertanto la Corte d’appello, una volta rilevata
l’inottemperanza delle parti a tale invito, ha dichiarato improcedibile il
gravame, senza procedere ad ulteriori inviti;
col secondo motivo la ricorrente riproduce tutte le censure processuali
e di merito formulate con l’atto d’appello avverso la sentenza di primo
grado;
tali censure sono manifestamente inammissibili perché estranee
rispetto alla ratio decidendi, che per quanto detto fu l’improcedibilità del
gravame per mancato deposito della sentenza impugnata; in buona
sostanza, col suo secondo motivo di impugnazione la ricorrente
pretende di censurare statuizioni che la Corte d’appello non ha mai
compiuto, essendosi limitata come già detto a dichiarare improcedibile
il gravame;

Ric. 2015 n. 11315 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-3-

impugnata, non avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’appello, ma

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di

dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma I cater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Graziella Nlasciarelli alla rifusione in favore di San
Giorgio s.r.1., in liquidazione, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano nella somma di curo 6.000, di cui 200 per
spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,
comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma
rater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Graziella
Masciarelli di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della ‘Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 22 novembre 2017.

Il Presidente
(Adelaide Amendola)
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un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

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