Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1857 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1857 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 10616-2014 proposto da:
SABBADIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO DELPINO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI GOZZI;
– ricorrente contro

MAZZIER GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CECILIA DELAZER;
– con troricorrente

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 20/02/2014;

Data pubblicazione: 25/01/2018

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consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA i/
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PICARONI.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

FATTI DI CAUSA
1. Paolo Sabbadin propose ricorso avverso il decreto con
cui la Corte d’appello di Venezia gli aveva liquidato il compenso
per l’attività svolta in qualità di CTU nel giudizio di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, tra i coniugi Giovanni Mazzier

1.1. Il ricorrente lamentava che, a fronte di una richiesta
di euro 16.500,00, che quantificava l’attività svolta al minimo,
gli era stato liquidato un importo pari ad euro 6.000,00.
2. La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza del 12
febbraio 2014, rideterminava l’importo dovuto in euro
6.520,19.
3. Paolo Sabbadin ricorre per la cassazione dell’ordinanza
sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria. Resiste
Giovanni Mazzier con controricorso. Non ha svolto difese
Elisabetta Maschio.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva l’infondatezza dell’eccezione
di irregolare instaurazione del contraddittorio, essendo in atti la
prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla sig.ra Maschio, non
costituita nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.R.P. n. 115
del 2002. La notifica risulta effettuata presso il domicilio della
parte.
2. Ancora, in via preliminare, si rileva la manifesta
infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale
dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 24
Cost., prospettata dal ricorrente nella memoria illustrativa in
ragione della sede decisoria dell’adunanza camerale.
Come già affermato da questa Corte, la trattazione con il
rito camerale, anziché in pubblica udienza, non concretizza
alcuna lesione al diritto processuale delle parti, né sotto il
i

ed Elisabetta Maschio.

profilo del diritto di difesa, né sotto il profilo del diritto al
contraddittorio. Il procedimento di cui all’art. 380-bis 1 cod.
proc. civ. è congegnato in modo tale da assicurare a tutte le
parti la possibilità di esporre compiutamente i propri assunti, in
considerazione dell’adeguatezza del termine stabilito per la

considerazione del previo eventuale deposito finanche delle
conclusioni del procuratore generale, donde non è seriamente
discutibile che la generalizzazione del rito camerale sia stata
disegnata dal legislatore nell’osservanza piena del principio del
contraddittorio, anche nei confronti del rappresentante del
procuratore generale, sulle cui conclusioni è sempre consentito
svolgere successive osservazioni scritte (Cass. 05/04/2017, n.
8869).
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Con il primo motivo è denunciato, ai sensi dell’art.
360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame del fatto decisivo
della esistenza di un quesito autonomo, riguardante l’indagine
sulla situazione contabile-fiscale della società Grafort a r.I., di
particolare complessità.
4. Con il secondo motivo è denunciata violazione delle
tabelle di cui agli artt. 2 e 3 del DM 30 maggio 2002, n. 115, e
del DM 20 luglio 2012, n. 140. Il ricorrente contesta
l’applicazione del criterio delle vacazioni per la liquidazione del
compenso relativo al secondo quesito, a fronte della previsione
della voce patrimoni all’art. 3 citato, assumendo che, a monte,
la Corte d’appello avrebbe errato nella individuazione della
consistenza del secondo quesito.
5. La doglianza prospettata con il primo motivo di ricorso
è infondata.

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comunicazione del giorno fissato per l’adunanza e in

La Corte d’appello ha esaminato specificamente la natura
e consistenza dell’indagine demandata al CTU, ed ha
individuato due quesiti, il primo dei quali relativo alla
«valutazione, peraltro sommaria, dei redditi, del patrimonio e
delle potenzialità economiche delle parti», e il secondo relativo

capo ai due litiganti». La Corte ha, pertanto, escluso
l’autonomia dell’indagine relativa alla situazione contabile e
fiscale della società Grafort, sul rilievo della sommarietà della
predetta indagine.
L’esito della valutazione della Corte d’appello può essere
non condivisibile, ma non è frutto di omesso esame di un fatto
decisivo, ne~ucibili ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ. (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass.
29/09/2016, n. 19312), e del resto, nella memoria istruttoria il
ricorrente lamenta l’interpretazione riduttiva del quesito da
parte della Corte territoriale, confermando che il dissenso
investe la valutazione degli elementi fattuali, non l’omesso
esame degli stessi (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n.
8053; Cass. 29/09/2016, n. 19312).
È privo di fondamento anche il rilievo contenuto nella
memoria del ricorrente, in cui si lamenta che la Corte di
appello non si sarebbe confrontata con la questione
dell’autonomia dell’indagine riguardante la società Grafort, che
sarebbe stata specificamente dedotta con i motivi di
opposizione. In disparte l’inammissibilità della censura,
formulata solo in memoria, la Corte territoriale ha esaminato la
questione e l’ha risolta in senso negativo, argomentando sulla
sommarietà della valutazione dei profili reddituali e
patrimoniali che era stata richiesta al CTU con il primo quesito,
in considerazione dalla natura della controversia (cessazione
3

«alla quantificazione del reddito netto mensile disponibile in

effetti civili matrimonio ed eventuale obbligazione di
mantenimento).
6. La doglianza prospettata con il secondo motivo di
ricorso è in parte infondata e in parte inammissibile per
carenza di interesse.

oggetto il secondo quesito posto al CTU, con l’utilizzo del
criterio residuale delle vacazioni, è stata argomentata dalla
Corte d’appello sul rilievo che il relativo oggetto,
«quantificazione del reddito netto mensile disponibile in capo ai
due litiganti», esulava dalle voci di tabella.
Il rilievo è corretto, posto che la voce “reddito” non è
compresa nella previsione dell’art. 3 DM n. 115 del 2002, e ciò
consentiva l’utilizzo del criterio residuale (ex plurimis, Cass.
23/07/2009, n. 17333).
6.2. Inammissibile risulta, infine, la censura relativa alla
liquidazione in concreto effettuata dalla Corte d’appello, in via
forfetaria, applicando il criterio delle vacazioni. Una volta
confermata la legittimità della suddetta applicazione, il
ricorrente non ha interesse a dolersi del numero di vacazioni
liquidate in assunto oltre il limite di quattro al giorno.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente
alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i
presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in
complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
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6.1. La liquidazione forfetaria del compenso avente ad

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in

Il Presidente

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Dott.ssa Dc

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data 21 settembre 2017.

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