Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1686 del 24/01/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1686 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO
ORDINANZA
sul ricorso 20010-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
BRUNORI ROBERTA;
– intimata –
2017
888
avverso la sentenza n. 50/2009 della COMM.TRIB.REG.
dtt ,
1» MA: t:
‘1
E3,04″4.NA, depositata il 10/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;
Data pubblicazione: 24/01/2018
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
LUISA DE RENZIS, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
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Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di un motivo, avverso la sentenza, depositata il 10 giugno
2009, con la quale la Commissione tributaria regionale della Emilia
Romagna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
riconosciuto a Roberta Brunori, esercente la professione di agente di
commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998
che la contribuente non ha svolto difese;
che il P.G. ha depositato conclusioni scritte;
che il ricorso è stato ritualmente notificato a familiare convivente, con
emissione della comunicazione di avvenuta notifica;
considerato che con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), del cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denunciando la violazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, e dell’art. 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133 – censura la
sentenza impugnata per avere ritenuto che, nella specie, trovasse
applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale operante in
materia di indebito, mentre doveva considerarsi tardiva l’istanza di
rimborso dell’IRAP presentata dalla contribuente in data 30 giugno
2004, a fronte di versamenti effettuati rispettivamente in data 9 luglio
1998, 25 novembre 1998, 9 luglio 1999 e 20 novembre 1999;
che il ricorso è fondato, posto che, in tema di rimborso delle imposte,
il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, previsto
dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ha portata generale, riferendosi
a
qualsiasi
ipotesi
di
indebito
correlato
all’adempimento
dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il
versamento è in tutto o in parte non dovuto (Cass. n. 16617 del
2015);
che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con
rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, la
quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
3
al 2002;
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.