Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1747 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1747 Anno 2018
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 2183-2013 proposto da:
FICCOLI

FABIO

FCCFBA48E20D2990,

BENDONI

LORIANA

BNDLRN49P53H937D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
G.G.BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
LEMBO, rappresentati e difesi dall’avvocato EZIO NARDI;
– ricorrenti contro

CAD

COOPERATIVA

ARTIGIANI

DICOMANO

SCARL

IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA
58, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA MOLINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO PIEMONTESE;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 24/01/2018

0

ROMUALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliatd in ROMA,
VIA PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA
MOLINO, rappresentate e difesp dall’avvocato LUCA
BISORI;
– controricorrenté nonchè e6ntro

– iptiMata –

avverso la sentenza n. 1203/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 24/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.

LIPPI FR,PreA;

R.G. 2183/2013

Fabio Ficcoli e Loriana Bendoni ricorrono per cassazione contro
la sentenza della Corte d’appello di Firenze, depositata il 24
settembre 2012, che ha respinto l’appello dai medesimi proposto
avverso la pronuncia del Tribunale di Firenze n. 331/2006, che aveva
rigettato la domanda di accertamento dei confini fatta valere da
Ficcoli e Bendoni. L’azione era stata proposta, sul presupposto che, in
altro giudizio, era emerso che il terreno acquistato dai ricorrenti era
traslato rispetto ai confini risultanti dall’atto di compravendita, nei
confronti dei coniugi Giuseppe Romualdi e Franca Lippi e della società
CAD Cooperativa Artigiani Dicomano (oltre che di Romano Fezzi, con
il quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere, per
effetto di una transazione conclusa nel corso del giudizio).
Resistono con distinti controricorsi da un lato Giuseppe Romualdi
e Franca Lippi e dall’altro lato la società CAD.
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1
c.p.c.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
a) Il primo motivo fa valere omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio e violazione dell’art. 112 c.p.c.: la Corte d’appello, nel

PREMESSO CHE

ritenere, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio
svolta in primo grado, che sia pur con confini traslati la superficie del
terreno consegnato ai ricorrenti è pressoché identica a quella
risultante dall’atto di acquisto, non avrebbe considerato un
documento prodotto in appello, dal quale risulta che i ricorrenti hanno

restituito una porzione del loro terreno agli attori di quel processo.
La doglianza non può essere accolta. Il fatto che i ricorrenti
abbiano, con un contratto, scelto di cedere parte del loro terreno è
evidentemente fatto non decisivo rispetto a questo giudizio, che non
viene a inficiare il ragionamento svolto dalla Corte d’appello.
b) Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
La Corte d’appello avrebbe radicalmente modificato la domanda fatta
valere dai ricorrenti, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione: Ficcoli
e Bendoni avevano chiesto al Tribunale di accertare l’esatto confine
tra la loro proprietà e quella dei convenuti e invece la Corte ha
ritenuto che la domanda andasse inquadrata in quella di acquisto di
un fondo posizionato diversamente da quello loro consegnato.
La censura non può essere accolta. Il giudice del merito,
nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata
delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è infatti “tenuto ad
uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse
sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto
sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura
delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass.
118/2016). Ed è quello che ha fatto la Corte d’appello, che ha
osservato come da parte di Ficcoli e Bendoni non sia stata “dedotta
una incertezza circa i confini del loro fondi”, ma “dedotto l’acquisto di
un fondo posizionato in modo diverso da quello consegnato (..) con la
necessità di individuare non un confine incerto, ma l’oggetto della
compravendita anche in relazione ai titoli di acquisto dei confinanti”.
2

concluso una transazione, in un altro processo, con cui hanno

c) Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli
artt. 950, 1362, 2720 c.c. Il motivo non può essere accolto. La prima
parte è connessa al precedente motivo e contesta che la Corte non
abbia ritenuto configurabile l’ipotesi di all’art. 950 affermando che
non ci sia incertezza riguardo ai confini, conclusione cui la Corte

articolate e in questa sede non censurabili – le deduzioni degli stessi
ricorrenti e i risultati della istruzione probatoria svolta in primo grado.
La seconda parte del motivo contesta invece l’applicazione “fuori
luogo” dell’art. 1362, trattandosi di disposizione che regola
l’interpretazione contrattuale e tra le parti del processo non è stato
siglato un contratto: la critica è inconferente rispetto al ragionamento
svolto dalla Corte d’appello che non sostiene affatto che tra le parti
sia stato concluso un contratto, ma nell’interpretare il contratto di
compravendita del terreno al fine di individuarne l’oggetto considera il
comportamento, successivo alla conclusione dello stesso, degli
acquirenti.
d) Il quarto motivo – che denuncia la violazione di svariate
disposizioni (gli artt. 115, 116, 246 e 252 c.p.c., in combinato con gli
artt. 950, 2712, 2716 e 2720 c.c.) – non può essere accolto. Esso, in
realtà non fa valere violazioni di legge, ma rimprovera alla Corte di
non aver considerato prove documentali dai ricorrenti prodotte (in
particolare, fotografie e un verbale dell’assemblea della società CAD)
e aver invece attribuito rilevanza a prove testimoniali “più che
discutibili”, non considerando che la valutazione delle prove e
l’attribuzione a esse del grado di convincimento rientra nei poteri di
prudente apprezzamento del giudice del merito, che – nel caso in
esame – ha analiticamente motivato (cfr. le pagg. del provvedimento
impugnato).
2. Il ricorso va pertanto rigettato.

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giunge, come si è visto supra, interpretando – con argomentazioni

La liquidazione delle spese è effettuata, in dispositivo, sulla base
della soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio in favore di Giuseppe Romualdi e
Franca Lippi che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi,
oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore della
società CAD che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi,
oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
ryoasussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 17 maggio 2017.

Il Presidente
(Emilio Migliucci)

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P.Q.M.

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