Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1222 del 18/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1222 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
ul ricorso 9592-2017 proposto da:
ORGANISTA FRANO ,S(20, ricorso non depositato;
– ricorrente contro
.\(; NZI ,\ D1Ji
i NTR;\’l’1 1 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D1 ‘,I
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
S1’X1’0, che la rappresenta e difende ope legis;
–
controticorrente
avverso la sentenza n. 7062/48/2016 della CONIMISSIONI
TRIBUTARIA R1′,GIONAI i’, di NAPOI A, depositata il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MARGIn,0
ACOBI i i ,IS.
–
Data pubblicazione: 18/01/2018
Rilevato che il ricorso proposto da Organista Francesco, notificato il
23/2/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
26/4/2017 .
improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi C 5.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q. M .
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C
5.000,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 29/11/2017
Il Presideate
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di