Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1452 del 19/01/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 1452 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
Cron. ,
DECRETO
Rep.
sul ricorso 11514-2013 proposto da:
SYNTONIA S.A.S., in persona del legale rappresentante
Ud.
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA c_
DELLA LIBERTÀ n.20, presso lo studio dell’avvocato
MAURO VAGLIO, rappresentata e difesa dagli avvocati
EMANUELE PRATI, ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA;
– ricorrentecontro
FALLIMENTO STELLA DIFFUSION S.P.A., in persona del
curatore avv. Carlo Campagna, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI n.87, presso lo
studio dell’avvocato ALDO SEMINAROTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato AUGUSTO BALDASSARI;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI’, depositato
il 03/04/2013.
A, 52,
C
_l
Data pubblicazione: 19/01/2018
Decreto
RG. 11514/2013
ritenuto che:
– con ricorso notificato il 2 maggio 2013 Syntonia s.a.s. ha impugnato per
Oggetto: fallimento;
estinzione del ricorso per
rinuncia.
cassazione, nei confronti del Fallimento Stella Diffusion s.p.a., il decreto del
quale è stata rigettata l’opposizione allo stato passivo promossa dalla
ricorrente;
– Fallimento Stella diffusion s.p.a. ha resistito con controricorso;
– con atto del 22 novembre 2017 Syntonia s.a.s. ha dichiarato di rinunciare
al ricorso, con integrale compensazione delle spese. e detta rinuncia con
richiesta di spese compensate è stata accettata dal Fallimento Stella
DiftUsion s.p.a.:
– non è stata ancora fis5ettet la data della deeisioDoz
P.Q.M.
dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018
Il Funzionario Giudizia
Cron .
Rep .
Tribunale di Forlì. R.G. n. 1397/2011, depositato il 3 aprile 2013. con il