Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1452 del 19/01/2018


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 1452 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

Cron. ,

DECRETO

Rep.

sul ricorso 11514-2013 proposto da:
SYNTONIA S.A.S., in persona del legale rappresentante

Ud.

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA c_
DELLA LIBERTÀ n.20, presso lo studio dell’avvocato
MAURO VAGLIO, rappresentata e difesa dagli avvocati
EMANUELE PRATI, ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA;
– ricorrentecontro

FALLIMENTO STELLA DIFFUSION S.P.A., in persona del
curatore avv. Carlo Campagna, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI n.87, presso lo
studio dell’avvocato ALDO SEMINAROTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato AUGUSTO BALDASSARI;
– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI’, depositato
il 03/04/2013.

A, 52,

C

_l

Data pubblicazione: 19/01/2018

Decreto
RG. 11514/2013
ritenuto che:

– con ricorso notificato il 2 maggio 2013 Syntonia s.a.s. ha impugnato per

Oggetto: fallimento;
estinzione del ricorso per
rinuncia.

cassazione, nei confronti del Fallimento Stella Diffusion s.p.a., il decreto del

quale è stata rigettata l’opposizione allo stato passivo promossa dalla
ricorrente;
– Fallimento Stella diffusion s.p.a. ha resistito con controricorso;
– con atto del 22 novembre 2017 Syntonia s.a.s. ha dichiarato di rinunciare
al ricorso, con integrale compensazione delle spese. e detta rinuncia con
richiesta di spese compensate è stata accettata dal Fallimento Stella
DiftUsion s.p.a.:
– non è stata ancora fis5ettet la data della deeisioDoz

P.Q.M.
dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018
Il Funzionario Giudizia

Cron .
Rep .

Tribunale di Forlì. R.G. n. 1397/2011, depositato il 3 aprile 2013. con il

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