Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1440 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1440 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 7180/2013 proposto da:

c

Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola
Tatone, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Campobasso Vito, elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura
Mantegazza n.42,

presso lo studio del dott.

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2x) \

Gardin Marco,

Data pubblicazione: 19/01/2018

,

rappresentato e difeso dagli avvocati

Riccardi Lucio, Spagnolo

Attilio, Ursini Pietro, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 1590/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 31/12/2012;

13/09/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
la corte d’appello di Bari – riformando la sentenza definitiva con la
quale il tribunale di Bari, adito da Vito Campobasso con citazione a
comparire del 27-5-1993 notificata al comune di Triggiano, aveva
liquidato in euro 3.623,00, oltre rivalutazione e interessi, il danno da
illegittima occupazione di una porzione di terreno eccedente quella
oggetto di decreto sindacale del 7-8-1985 – condannava il comune a
pagare all’attore la complessiva somma di euro 64.111,28, oltre
interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole annualità e oltre
al danno da svalutazione monetaria e interessi sulle somme via via
rivalutate;
onde motivare la decisione, la corte d’appello osservava che nessun
giudicato interno in ordine alla natura agricola del suolo si era
formato a seguito della sentenza non definitiva con la quale il
tribunale aveva affermato la responsabilità risarcitoria del comune
per illecita occupazione di una superficie eccedente quella precisata
nel decreto autorizzativo; che la documentazione in atti aveva
suffragato gli assunti dell’attore secondo i quali il suolo, nel
programma di fabbricazione vigente all’epoca dell’occupazione, era
stato tipizzato come area destinata a “servizi urbani tipo F/1 (zona
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

ospedaliera)” e tale destinazione aveva concretato un vincolo
preordinato all’esproprio di cui non poteva tenersi conto ai fini della
determinazione dell’area occupata; difatti l’immobile, ricadente in una
vasta zona tipizzata come area di completamento (zona omogenea
B), era stato così vincolato per l’esecuzione di opere di ampliamento

la qualificazione edificatoria dell’area occupata erano state
confermate dalla sentenza n. 6309-00 del Consiglio di Stato, resa
inter partes e costituente giudicato esterno, oltre che dalla sentenza
n. 155-02 della medesima corte d’appello di Bari, egualmente passata
in giudicato, relativa alla disposta condanna del comune di Triggiano
al pagamento dell’indennità di occupazione legittima;
il comune di Triggiano ha proposto ricorso per cassazione deducendo
due motivi;
l’intimato ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
col primo motivo il comune deduce la nullità della sentenza per
violazione degli artt. 112, 279, 324 e 339 cod. proc. civ., atteso il
giudicato interno formatosi, quanto alla natura agricola dell’area, in
virtù della sentenza non definitiva del tribunale di Bari in data 10-42003;
il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato;
la corte d’appello ha escluso il giudicato interno, asseritamente
discendente dalla sentenza non definitiva, ,sostenendo che con quella
sentenza il tribunale di Bari si era limitato ad affermare la
responsabilità risarcitoria del comune per i danni conseguenti
all’occupazione illecita di una superficie eccedente quella precisata nel

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dell’ospedale Fallacara, e sia l’insorgenza del vincolo espropriativo sia

decreto di autorizzativo, senza nulla dire in merito alla natura
dell’area occupata;
il comune persevera nel sostenere il contrario ma il ricorso non
soddisfa il fine di specificità, non essendo stato indicato in cosa la
corte d’appello avrebbe errato interpretando il giudicato nel modo

sentenza non definitiva riprodotte nel corpo del ricorso, è agevole
constatare che in nessuna di esse è riscontrabile la statuizione
invocata a presidio del giudicato, che cioè il terreno illecitamente
occupato possedesse destinazione agricola in base allo strumento
urbanistico vigente: l’unica indicazione ritraibile dalla motivazione,
quella per cui nella superficie occupata in esubero insisteva, di fatto,
un vigneto infine integralmente distrutto, è del tutto irrilevante
rispetto al tema della destinazione del suolo, notoriamente da
considerare in base alla classificazione per esso adottata dallo
strumento urbanistico;
col secondo motivo il comune di Triggiano, deducendo nullità della
sentenza per omesso esame di fatto decisivo e violazione e falsa
applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ. in
ordine alla quantificazione del danno, pone due questioni accomunate
dalla premessa che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che
la domanda risarcitoria era stata avanzata con riguardo a “tutti i
danni causati dall’occupazione sine titulo della porzione del fondo (..)
dall’ 8 agosto 1985 al 14 agosto 1992”; occupazione cessata con la
restituzione al legittimo proprietario;
censura quindi la sentenza (a) per aver fatto applicazione del criterio
sussidiario del computo degli interessi sulla somma corrispondente al
valore edificatorio estendendolo, erroneamente, a tutte le possibili
ipotesi di occupazione, senza distinzione tra la temporanea,
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appena detto; e in ogni caso, finanche considerandosi le parti della

l’acquisitiva o l’usurpativa, e (b) per aver ritenuto risarcibile il danno
in re ipsa, per il sol fatto, cioè, dell’occupazione abusiva;
il motivo è per questa seconda parte inammissibile, poiché in ordine
all’ontologica esistenza di un danno da occupazione illegittima,
protrattasi per il periodo sopra detto e oggetto della seconda

contestazione;
anche a voler prescindere dalla circostanza che il danno, per lo meno
quello cd. emergente, consistente nella mancata percezione del
reddito derivante dall’immobile per il periodo di abusiva occupazione,
è dalla giurisprudenza ritenuto suscettibile di presunzione (v. Cass. n.
1196-86; Cass. n. 2952-03), e la circostanza che un danno possa
ritenersi presunto è concettualmente diversa dalla categorizzazione
del cd. danno in re ipsa; anche a voler prescindere da ciò, vi è che
tale tipologia di danno-conseguenza era stata in ogni caso riscontrata
già dalla sentenza di primo grado, sebbene previa quantificazione in
base alla ivi ritenuta natura agricola del suolo;
la corte d’appello ha premesso che la sentenza di primo grado era
stata al riguardo impugnata soltanto dall’attore, non anche dal
comune, giacché l’appello incidentale di questo aveva attinto il solo
capo relativo alle spese di causa;
siffatta premessa non è stata censurata;
dunque l’ontologica esistenza di un danno-conseguenza, discendente
dall’occupazione illegittima sotto forma di danno emergente, non è
più suscettibile di esser posta in discussione, sicché il secondo motivo
di ricorso si palesa inammissibile in parte qua;
il motivo è invece infondato nella prima parte, a proposito del
prescelto criterio di liquidazione: è sufficiente osservare che è
consentito, al giudice del merito, provvedere alla liquidazione dei
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doglianza, sussiste un giudicato interno preclusivo di ogni ulteriore

danni da occupazione illegittima avvalendosi del consueto criterio
degli interessi legali compensativi annualmente calcolati in relazione
al valore venale del bene; ciò proprio perché l’occupazione è
illegittima, sicché la perdita del godimento del bene, per il periodo
anzidetto, non trova ristoro nella mera indennità di occupazione (v.

amministrativa, Cons. Stato n. 4871-13);
il risarcimento per la sola occupazione illegittima ha la propria regola
in ciò: che esso è senz’altro risarcibile – ove il proprietario del bene
non fornisca la prova di averlo subito in misura maggiore,
avvalendosi di un criterio sussidiario di liquidazione – calcolando il
pregiudizio in misura pari al tasso legale di interesse per ogni anno di
occupazione sulla somma corrispondente all’indennità di
espropriazione del fondo, posto che detta indennità, rispecchiando le
caratteristiche oggettive dell’immobile, è idonea a fungere in via
presuntiva da parametro pienamente reintegrativo del pregiudizio
subito dal patrimonio del danneggiato (cfr. la già citata Cass. n.
2952-03 cui adde, conf., Cass. n. 17042-04);
le spese seguono la soccombenza.
p.q . m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese
processuali, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella
percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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già Cass. n. 7998-97; Cass. n. 2791-89; nonché, nella giurisprudenza

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, addì 13 settembre 2017.
Funzionario Giudizia

Il Presidente

ilDott.ssa Fabrizia BAYZ

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