Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1130 del 18/01/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1130 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27426/2013 R.G. proposto da
Cajelli Romano, rappresentata e difesa da se stesso, con domicilio
eletto in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso lo studio dell’avv.
Gabriele Pafundi;
-ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 6/30/13, depositata il 23 gennaio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26
settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Rilevato che:
-Romano Cajelli ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di
conferma della sentenza di primo grado, sfavorevole per il
Data pubblicazione: 18/01/2018
contribuente in relazione ad avviso di accertamento con il quale per
l’anno 2004 era stata rettificato il reddito da lavoro autonomo a
seguito del disconoscimento di costi e spese;
– il ricorso è proposto sulla base di tre motivi, illustrati con
memoria, cui l’agenzia delle entrate a reagito con controricorso.
Considerato che:
– in primo luogo per difetto di autosufficienza;
– in particolare l’esposizione dei fatti di causa non consente di
avere precisa cognizione della vicenda, non essendo indicate le
ragioni giuridiche del recupero e neanche le vicende del giudizio di
primo grado, di cui sono riportate sole conclusioni del ricorso
introduttivo e l’esito (nulla aggiunge alla conoscenza della vicenda la
narrazione del rinvio operato dalla Commissione provinciale in vista di
una possibile conciliazione);
– non sono indicati neanche i motivi d’appello e le vicende del
relativo giudizio, di cui è riportato anche in questo caso l’esito;
– la sezione del ricorso dedicata ai motivi, introdotta da una
rubrica dove sono cumulativamente richiamati ragioni di censura
costituenti in linea di principio
error in procedendo,
vizi di
motivazione e violazione di legge, è interamente dedicata a illustrare
la ragione di nullità di cui era affetto l’avviso di accertamento, in
quanto emesso prima del termine dilatorio previsto dall’art. 12,
comma 7, della I. 212 del 2000;
-tuttavia il motivo è sviluppato con riferimento diretto all’avviso di
accertamento e non con riguardo alla valutazione operata al riguardo
dalla sentenza impugnata, di cui non sono riportati le affermazioni
ritenute contra legem o insufficientemente motivate, né è precisato
dove e quando la questione dell’emissione dell’avviso ante tempus fu
introdotta, in modo da dar corpo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. a
cui si fa cenno nella rubrica;
2
– il ricorso presente una pluralità di profili di inammissibilità;
- insomma i motivi di ricorso incorrono a loro volta in autonome
ragioni di inammissibilità;
– il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile,
– le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
di questo giudizio in favore della controricorrente, che liquida
nell’importo di C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.
Roma 26 settembre 2017.
Il Presidente
s
itrativo
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese