Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 573 del 29/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 573 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANZA GIMMY MASSIMILIANO nato il 14/12/1947
avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 29/11/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Torino, con la decisione in epigrafe
indicata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva
condannato Lanza Gimmy Massimiliano alla pena di mesi 8 di reclusione
ed C 2.000,00 di multa relativamente al reato di cui all’art. 73, quinto
comma, T.U. stup.; commesso il 20 aprile 2011.
distinti motivi di ricorso: contraddittorietà della motivazione e violazione
di legge, art. 530, e 533, cod. proc. pen.; assoluta carenza di prova sulla
natura della sostanza, in assenza di accertamenti della qualità della
sostanza. Con successiva memoria depositata il 14/11/2017 il ricorrente
ha evidenziato la difformità delle date di nascita nelle due sentenze,
814/02/1947 e 14/12/1947), e quindi potrebbe trattarsi di persona
diversa.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
e per genericità, articolato in fatto; peraltro reitera i motivi di appello
senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado in doppia
conforme) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste
illogicità rilevando come «in primo luogo vi è certezza – non contestata che il jimmy indicato dal teste El Mhef sia effettivamente Lanza Gimmy
Massimiliano … si deve osservare che El Mhef non poteva sapere quando
l’imputato gli avrebbe portato la cocaina da assaggiare, cosicché non
allertare in anticipo le forze dell’ordine in modo che queste ultime
cogliessero il Lanza in flagranza mentre consegnava lo stupefacente».
L’errore materiale, della data di nascita, non incide sull’identificazione del
ricorrente, quello che rileva è I’dentità della persona non i suoi dati
anagrafici.
Le sentenze di merito, poi, riferiscono dell’analisi della sostanza,
con un test che ha confermato la natura ed il peso dello stupefacente
come indicato nell’imputazione (“il test confermava trattarsi di 3 grammi
di cocaina”), e nel giudizio di merito nessuna contestazione risulta
avanzata sui risultati delle analisi del test.
2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite il difensore, con
Il ricorso, del resto, sul punto, articolato in fatto, è estremamente
generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione; reiterando le
motivazioni dell’appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla
decisione impugnata.
È inammissibile Il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado,
sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e
prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico
determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014,
Cariolo e altri, Rv. 26060801).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Angelo Matteo SOCCI
Piero
rANI
logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così