Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 404 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 404 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORRADO VALENTINO nato il 18/05/1972 a ROMA
avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, in riforma della
sentenza del Tribunale di Brindisi del 17/10/2014, ha ridotto la pena inflitta a
Corrado Valentino in mesi due di arresto in ordine al reato di cui all’art. 660 cod.
pen., per molestie telefoniche nei confronti di Minghetti Alessandra.
Avverso questa sentenza il Corrado, a mezzo del suo difensore, propone
ricorso per Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione t per la non
numero di telefonate nonché per l’assenza di motivazion circa il diniego delle
circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall’art. 660 cod.
pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di
intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la
conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale
costitutivo del reato (Sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, dep. 2012, Zigrino, Rv.
252063).
In particolare, ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 cit., gli intenti
perseguiti dall’agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia accertato che
comunque, a prescindere dalle motivazioni alla base del comportamento, esso è
connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire
pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo
stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete
e della libertà delle persone (Sez. 1, n. 13555 del 26/11/1998, Faedda, Rv.
212059, fattispecie in tema di telefonate ingiustificate a tutte le ore).
Ciò posto, nella fattispecie ricorre il reato in esame, avendo il Corrado
effettuato per vari giorni ripetute telefonate alla vittima allo scopo di instaurare
con la stessa una relazione sentimentale.
Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione
adeguata, in relazione all’assenza di elementi favorevoli valutabili e alla
ripetitività delle condotte moleste.
In relazione alla dedotta mancata valutazione dell’assenza di precedenti
penali, va osservato che, nel motivare il diniego della concessione delle
ct
attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
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configurabilità dell’elemento oggettivo della condotta molesta ; stante il ridotto
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3,
n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Cosi deciso in Roma il 29 settembre 2017.
P. Q. M.