Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 401 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 401 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACCARI ABRAMO nato il 27/03/1949 a RUFFANO
avverso l’ordinanza del 21/12/2016 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, quale giudice
dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata da Abramo Giaccari, finalizzata a
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione alle sentenze presupposte ivi indicate e ha
determinato la pena complessiva nella somma di euro ventitremila di multa.
(TI ACCA-m
Avverso questa ordinanza VAbramo, a mezzo del proprio difensore, ricorre
rispetto alla pena complessivamente inflitta col cumulo materiale, per la mera
reiterazione della motivazione di cui alla sentenza di merito divenuta irrevocabile
il 17/10/2014 e per lo scarso rilievo dei precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nella fattispecie il giudice dell’esecuzione ha dato adeguatamente conto del
proprio potere discrezionale di determinazione dell’aumento di pena stabilito per
la continuazione e, in particolare, in riferimento alla gravità dei reati commessi,
all’intensità del dolo, alla protrazione delle condotte criminose per diversi mesi,
alla notevolissima estensione dell’intervento illecito, in termini di superficie e
volumetria, all’elevata capacità a delinquere e ai precedenti penali.
Il ricorrente si è limitato a formulare censure in fatto, inidonee a scardinare
l’impianto argomentativo dell’ordinanza impugnata.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
ngela Tardio
per Cassazione, per vizio di motivazione, per la lieve entità della riduzione