Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 398 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 398 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
WESLATI ELYES nato il 03/07/1995 a TUNISI( TUNISIA)
avverso la sentenza del 23/12/2016 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha condannato Weslati
Elyes alla pena di euro mille di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 4 L. n.
110 del 1975.
Avverso tale sentenza, propone appello il difensore d’ufficio dell’imputato,
idavv. Alessandro Zuco, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori.
comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza contro cui non era consentito
l’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione, erroneamente qualificata come atto d’appello dal difensore
d’ufficio dell’imputato, in violazione del disposto di cui all’art. 593, comma 3,
cod. proc. pen., è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio
dinanzi alla Corte di cassazione.
Ne discende che il ricorso, risultando presentato da un difensore sprovvisto
di legittimazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità ai
sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a) e 613 cod. proc.
pen..
Per queste ragioni processuali, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Cosi deciso in Roma il 29 settembre 2017.
Il Consi Here estensore
Al
Il Presidente
Angela Tardio
Il Tribunale ha trasmesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 568,