Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 588 del 21/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 588 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: TALERICO PALMA

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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso il decreto n. 725/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 03/03/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sertt-i-t-e le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.y

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Fict

GALLI DELLA LOGGIA MARIAROSARIA N. IL 12/04/1976

Data Udienza: 21/09/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto del 3 marzo 2016, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli
dichiarava inammissibile la richiesta formulata da Galli Della Loggia Mariarosaria di
concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare in quanto “l’istante è in
espiazione di una condanna per reato associativo ex art. 7 I. 203/91”.
2. Avverso detto provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione,
per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Stellato, denunciando

ter, comma 1 lett.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. Mario Pinelli,
ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
4.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di

interesse, poiché la Galli Della Loggia è stata ammessa al beneficio della detenzione
domiciliare, come da acquisita certificazione del dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria.
5.

La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di

condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora
il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua
proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità,indipendente dalle cause previste dagli
artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pemon consegue la condanna del
ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996,
Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv.
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez.
2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso, il 21 settembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

“violazione di legge e omessa motivazione con riferimento all’art. 47

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