Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30986 del 27/12/2017
Civile Sent. Sez. U Num. 30986 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO
Data pubblicazione: 27/12/2017
SENTENZA
sul ricorso 14405-2016 proposto da:
MANTO TOMMASO, CARLINO ANGELO, SCAVUZZO SALVATORE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL CORSO 101, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO MORMINO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALFONSO LUCIA;
– ricorrenti –
Il giudice adito dichiarò, tuttavia, il proprio difetto di giurisdizione in
favore di quello amministrativo sulla base della considerazione che,
trattandosi di annullamento di un atto concernente una procedura
concorsuale nel pubblico impiego, solo quest’ultimo giudice poteva
decidere la relativa questione, nonostante che la domanda risarcitoria
fosse stata autonomamente proposta.
definizione del regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.
Con ordinanza n. 5710/2012 queste Sezioni Unite dichiararono
inammissibile il ricorso in quanto non proposto a seguito di conflitto
reale negativo di giurisdizione, bensì avverso la sola sentenza del
Tribunale di Termini Imerese.
Successivamente i medesimi ricorrenti depositarono un ulteriore
ricorso innanzi al Tribunale civile di Palermo per sentir condannare i
predetti convenuti in solido al risarcimento dei danni causati in
conseguenza del mancato inserimento nella predetta graduatoria per
101 giornate lavorative annue con la suddetta qualifica. Costituitosi il
contraddittorio l’Assessorato regionale eccepì il difetto di giurisdizione
dell’autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo.
Ricorrono ora i predetti lavoratori assumendo l’infondatezza
dell’opposta eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario
e chiedendo a queste Sezioni Unite di risolvere il conflitto reale
negativo di giurisdizione così determinatosi.
L’Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza sociale e
l’Ufficio Provinciale di Palermo rimangono solo intimati.
Ragioni della decisione
Nel ricorrere alla Sezioni Unite di questa Corte, Manto Tommaso,
Scavuzzo Salvatore e Carlino Angelo chiedono che sia emessa
pronuncia sul conflitto reale negativo di giurisdizione in relazione alla
presente controversia ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1 cod. proc.
civ., con conseguente indicazione dell’autorità giudiziaria innanzi alla
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I ricorrenti adirono, allora, le Sezioni Unite di questa Corte per la
quale la causa stessa deve essere trattata.
In particolare i ricorrenti sostengono che la controversia in esame non
attiene al momento selettivo caratterizzato da criteri richiedenti poteri
autorizzativi e discrezionali amministrativi e, quindi, ad una procedura
concorsuale per l’assunzione, bensì ad attività materiale, soggetta al
neminem laedere,
in quanto l’oggetto della loro
lamentela è rappresentato dall’esclusione del loro inserimento in
graduatoria con la qualifica di “autisti” con garanzia di 101 giornate di
lavoro nel corso dell’anno, con conseguente danno economico e
correlata richiesta risarcitoria azionabile innanzi all’autorità giudiziaria
ordinaria.
Precisano i ricorrenti che l’invocato risarcimento dei danni ai sensi
dell’art. 2043 cod. civ. deriva dall’illegittima formazione delle
graduatorie per l’inserimento nel contingente distrettuale di operai ai
quali era stata attribuita, sulla base della legge regionale n. 16/1996,
la garanzia occupazionale anche ai fini previdenziali, per cui in
conseguenza della denunziata illegittimità si sono visti ridurre da 101
a 51 il numero delle giornate lavorative alle quali hanno diritto nel
corso dell’anno ai fini della loro occupazione con maggiore
retribuzione, rilevante anche ai fini previdenziali della disoccupazione.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Invero, come è stato già rilevato nella precedente Ordinanza n.
5710/2012 di queste Sezioni Unite, il regolamento preventivo di
giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia
emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad
altra questione processuale, fissando in tale momento il termine
finale per la proposizione di detto rimedio preventivo; tuttavia il
ricorso, inammissibile quale istanza di regolamento preventivo, è
suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione ove
ne presenti i requisiti formali ed i relativi presupposti, ovvero quando,
da un lato, il ricorso risulta ritualmente notificato al soggetto
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principio del
destinatario personalmente e non al suo procuratore e, dall’altro,
quando è riferibile a sentenze che costituiscono altrettante decisioni
di declinazione della potestas iudicandi, non più revocabili dai diversi
giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda, e sono
perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo,
2, n. 1 (v., per tutte, Cass. sez. un. 20-10-2006, n. 22521).
Quindi, il principio, secondo cui l’art. 41 c.p.c., comma 1, deve essere
interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice
presso il quale il processo è radicato, anche se solo limitata alla
giurisdizione o ad altra questione processuale, preclude la
proponibilità del regolamento di giurisdizione, è rimasto fermo anche
a seguito dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n.69, art. 59,
che ha disciplinato la
translatio iudicii,
risultandone
anzi da quest’ultima rafforzato, sia perché le disposizioni sul
regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in
virtù del comma 3, ultima parte, suddetto art. 59, sia perché, anche
nel nuovo sistema processuale in materia di giurisdizione, il
legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatoria del
rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua ad
essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili, o possibili
conflitti reali o virtuali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare
un’esigenza di rispetto della compresenza nell’ordinamento di ordini
giudiziali distinti (Cass. sez. un , 08-02-2010, n. 2716).
Nella citata ordinanza si è, pertanto, chiarito che non ricorrevano i
presupposti per la conversione, perché non sussisteva alcun conflitto
da dirimere, mancando una pronuncia ulteriore di segno contrario a
quella emessa dal Tribunale di Termini Imerese.
Orbene, tale situazione non è mutata a seguito della proposizione del
presente ricorso, non essendovi alcuna pronuncia contraria del giudice
amministrativo rispetto a quella del Tribunale di Termini Imerese.
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tu?
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denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 362 c.p.c., comma
Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza necessità di
provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività
difensiva da parte delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Il Consigliere estensore
Dr. Umberto Berrino
Il Pre
Dr. Giova
–
/v
IL CANC Ingu
Paola Francesca
anzio
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2017