Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30970 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30970 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 23279-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;
– ricorrente contro

CONFEZIONI CARFA S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 247/2/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il
02/09/2015;

Data pubblicazione: 27/12/2017

t

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Molise che aveva respinto il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Campobasso.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della società contro
un avviso di irrogazione sanzioni per l’occupazione irregolare di
quattro lavoratori, per l’anno 2002;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c., si invoca
il difetto di giurisdizione per violaziane degli artt. 2 e 3 D.Lgs.
n. 546/1992: la giurisdizione in materia di sanzioni irrogate per
il lavoro sommerso, sarebbe spettato,a1 giudice ordinario;
che, attraverso il secondo motivo, l’Agenzia denuncia
violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e dell’art. 36
D.Lgs. n. 546/1992, giacché la motivazione della CTR sarebbe
stata palesemente contraddittoria, avendo, da un lato,
dichiarato infondato l’appello e, dall’altro, riconosciuto che “le
sanzioni sul lavoro nero” avrebbero potuto essere impugnate
solo davanti al giudice ordinario;
che l’intimata non ha resistito;
che il primo motivo è fondato;
che, infatti, per effetto della sentenza n. 130 del 2008 della
Corte

costituzionale,

che

Ric. 2016 n. 23279 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

ha

dichiarato

l’illegittimità

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
4come sostituito dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448), le controversie aventi ad oggetto l’irrogazione di
sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non risultanti
dalle scritture obbligatorie non sono più devolute alla

stato instaurato innanzi al giudice tributario, il quale abbia
deciso nel merito, senza che la questione di giurisdizione sia
stata oggetto di impugnazione in appello, il difetto di
giurisdizione non può essere ulteriormente dedotto per essersi
formato il giudicato sul punto, dovendosi ritenere che il limite
delle situazioni già esaurite e il principio costituzionale della
durata ragionevole del processo rendano inammissibile la
relativa eccezione (Sez. 5, n. 24079 del 12/11/2014; Sez. 6-5,
n. 3537 del 23/02/2016);
che, nella specie, la questione era stata sollevata dall’Ufficio fin
dalla comparsa di risposta e poi riproposta col gravame, tanto
che entrambi i giudici di merito ne avevano riconosciuto la
fondatezza, senza però trarne, incomprensibilmente, le dovute
conseguenze;
che il secondo motivo resta assorbito;
che pertanto la predetta sentenza va cassata, dovendosi

dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice
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P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione e cassa la sentenza
impugnata.

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giurisdizione del giudice tributario. Ove, peraltro, il giudizio sia

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