Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30944 del 27/12/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30944 Anno 2017
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SCALISI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso 3079-2017 proposto da:
ZANINI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIANCARLO TANZARELLA;
– ricorrente contro
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, elettivamente domiciliato
2017
2419
in ROMA, V. SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO GIORGIANNI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati REMO DANOVI, MATTEO GOZZI;
controricorrente nonchè contro
PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA
Data pubblicazione: 27/12/2017
REPUBBLICA CORTE DI APPELLO MILANO;
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia;
udito l’Avvocato CORBYONS Giovanni,
ricorrente che chiede rinuncia.
difensore del
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
RG. 3079 del 2017 Zanini- – Consiglio notarile Milano
Fatti di causa
Il Notaio Zanini Gianluca con atto di reclamo del 2 giugno 2016
impugnava innanzi alla Corte di appello di Milano il provvedimento
conclusivo del procedimento disciplinare,
promosso nei suoi
il quale la Commissione Regionale di Disciplina aveva ritenuto
sussistenti le violazioni contestate. Una prima contestazione
riguardava la violazione dell’art. 26 della legge notarile per avere lo
Zanin aperto più di un ufficio secondario, senza darne la dovuta
comunicazione. Per tale violazione era stata inflitta la sanzione
della sospensione dall’esercizio della professione notarile per due
mesi. Una seconda violazione riguardava la violazione delle
disposizioni di cui all’art. 147 lett. a) e lett. c) della legge notarile,
in relazione al fatto che il notaio Zanini si sarebbe avvalso di
un’organizzazione esterna al notariato per l’esercizio della sua
funzione, con ciò violando i principi di indipendenza ed imparzialità
della funzione notarile ed effettuando concorrenza sleale con altri
notai del distretto di Milano in particolare avvalendosi dell’opera di
un procacciatore di affari. Per tale violazione era stata inflitta la
sanzione della sospensione dalla funzione notarne per mesi sei.
Con il ricorso il reclamante: a) quanto alla prima violazione, non
contestava i fatti, ma invocava l’eccessività
della sanzione
irrogata, atteso il suo comportamento collaborativo, che subito
dopo l’audizione
avrebbe dichiarato la sussistenza della sede
1
confronti su istanza del Consiglio dell’Ordine Notarile di Milano, con
RG. 3079 del 2017 Zanini- – Consiglio notarile Milano
secondaria; b) quante alle altre contestazioni Zanini enfatizzava il
fatto che, sia il Collegio Notarile, che la decisione della Coredi
facevano riferimento a vicende pregresse, relative ad illeciti
commessi da altri notai che si erano a loro volta avvalsi della
che la situazione dello Zanini, fosse diversa da quella
precedentemente verificatesi, per quanto lo stesso non era in
posizione subordinata rispetto alla struttura di appoggio, ma ne
aveva la direzione ed il coordinamento, tale che, non si sarebbe
realizzato quell’avvalimento di un’organizzazione esterna oggetto
di incolpazione.
La Corte di Appello di Milano, con ordinanza depositata il 18
novembre 2016 e notificata all’odierno ricorrente il 25 novembre
2016, rigettava il gravame e confermava il provvedimento
impugnato. Secondo la Corte di Appello di Milano, correttamente, il
Coredi avrebbe ritenuto irrilevante ai fini della gravità del fatto la
circostanza che il notaio Zanini avesse provveduto a regolarizzare
la dichiarazione dopo la contestazione. A sua volta, la modalità
della gestione degli affari e della clientela che è stata contestata a
Zanini integrava gli estremi di un avvalimento, per altro occulto,
dell’attività di un professionista esterno alla funzione notarile.
La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta dal Notaio Zanini
con ricorso affidato a quattro motivi: 1) Per violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in
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struttura dell’avv. D’Antuoni e cercava per contro di evidenziare
RG. 3079 del 2017 Zanini- – Consiglio notarile Milano
relazione all’art. 144 L. N.). 2) per omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli
elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità disciplinare
contestata): violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod.
proc. civ. in relazione agli artt. 2967, 2727 e 2729 cod. civ.). 4) Per
violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 cod.
proc. civ. in relazione alla domanda subordinata di riduzione della
sanzione irrogata per la seconda contestazione.
Il Consiglio Notarile di Milano ha resistito con controricorso.
In data 5 ottobre 2017, l’avv. Santamaria, per conto del notaio
Zanini, ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso RG. N.
3079 del 2017 regolarmente sottoscritto, oltre che dal Notaio
Zanini, anche dai patrocinatori del Consiglio Notarile di Milano
ancorché non ve ne fosse bisogno
Ragioni della decisione
In via pregiudiziale il processo va dichiarato estinto per intervenuta
rinuncia al ricorso
Va qui precisato che la rinuncia al ricorso appare rituale ai sensi
dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto sottoscritta sia dal difensore
che dalla parte. Essa è stata anche sottoscritta dalla parte intimata,
ancorché non ve ne fosse bisogno, a norma dell’ultimo comma
della citata norma.
360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 147 L.N.). 3) per
RG. 3079 del 2017 Zanini- – Consiglio notarile Milano
Le spese vanno compensate, così come concordato tra le parti.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Presidente
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ERIA,
di questa Corte di Cassazione il 10 ottobre 2017