Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30756 del 21/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30756 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3494/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Antoci Giovanni;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 2395/17/16 depositata il 21 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 5 dicembre 2017.
ATTESO CHE
– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto
dell’appello erariale contro l’annullamento del diniego di rimborso
opposto a Giovanni Antoci quanto a ritenute subite come
lavoratore dipendente nel triennio 1990-1992.
Data pubblicazione: 21/12/2017
Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002
(primo motivo) e violazione dell’art. 1, comma 665, I. 190/2014
(secondo motivo), per aver il giudice d’appello ammesso il
sostituito d’imposta al rimborso per il sisma siciliano del
dicembre 1990.
comma 665, I. 190/2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma
siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal
sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche
dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di
lavoratore dipendente, ciò corrispondendo all’unitarietà del
rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta
(Cass. 14406/2016 Rv. 640556; Cass. 15026/2017 Rv. 644551;
Cass. 17472/2017 Rv. 644905).
Il ricorso va respinto; nulla sulle spese di questo giudizio in
difetto di costituzione dell’intimato; prenotando a debito,
l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv. 630550; Cass.
1778/2016 Rv. 638714).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.
Il ricorso è infondato: il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1,