Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30648 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30648 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 16944-2016 proposto da:
SPORT & CO. SRL, in persona del

legale rappreséntante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCCHI, rappresentata
e difesa dall’avvocato MARGHERITA ALBANI;
– ricorrente –

contro
CURATELA FALLIMENTARE DELLA SOCIETÀ SPORT & CO SRL,
in persona del curatore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato
AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentata e difesa dall’avvocato
RENATO COLA;
– controricorrente –

contro
WP LAVORI IN CORSO SRL, MANIFATTURA MARIO COLOMBO gt
Cr S
– intimate =

avverso la sentenza n. 665/2016 della CORTE D’APPELLO dì
ANCONA, emessa il 13/05/2016;

(

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE

Ancona ha respinto il reclamo proposto da Sport & Co. S.r.l.
nei confronti del Fallimento Sport & Co. S.r.l. nonché di W.P.
Lavori in Corso S.r.l. e Manifattura Mario Colombo & C. S.p.A.
contro la sentenza che aveva dichiarato il suo fallimento ed
aL

altresì contro il decreto 1:11=1:231LUI della inarianussiranrelta)
concordato preventivo avanzato dalla stessa
società.

2. — Per la cassazione della sentenza Sport & Co. S.r.l. ha
proposto ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.
Il Fallimento Sport & Co. S.r.l. ha resistito con controricorso,
anch’esso illustrato da memoria (volta per un verso a
sostenere che il pagamento di cui si dirà costituiva atto di frode
e che la irrisoria soddisfazione dei creditori chirografari rilevava
sotto il profilo della non. fattibilità del piano), mentre gli altri
intimati non hanno svolto attività.

CONSIDERATO CHE
3. — Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato:
«Violazione e falsa applicazione dell’articolo 173 regio decreto
267/1942, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»,

censurando la sentenza impugnata per aver qualificato come
atto di frode il pagamento effettuato in favore dei professionisti
che avevano assistito la società nella fase di richiesta di

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44’7/

1. — Con sentenza del 10 giugno 2016 la Corte d’appello di

ammissione al concordato, pagamento effettuato non già lo
stesso giorno del deposito del piano e della proposta di
concordato, ossia il 26 novembre 2014, bensì il giorno
precedente, tanto più che detto pagamento non aveva alcuna
attitudine a ledere il consenso informato dei creditori, né le loro

stato eseguito.
Con il secondo motiv. o la società ricorrente ha denunciato:
«Violazione e falsa applicazione dell’articolo 160 regio decreto
267/1942, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»,

censurando la – – sentenza impugnata per aver confermato il
giudizio di non fattibilità giuridica del concordato in ragione
della previsione di una percentuale irrisoria promessa a favore
dei creditori chirografari.

RITENUTO CHE

4.

— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.-

5. — Il ricorso va respinto.
Il primo motivo difetta del requisito di autosufficienza laddove
assume che il pagamento in favore dei prpfessionisti di cui si è
detto sarebbe stato eseguito il giorno precedente alla domanda
di concordato, giacché non è in alcun modo indicato quali
sarebbero le risultanze istruttorie da cui desumere la allegata
circostanza.
Ciò esime dall’osservare che dal controricorso risulta invece
che i pagamenti in discorso sono stati eseguiti mediante
bonifici ordinati -it 25 novembre 2014 ma eseguiti il giorno
successivo, trovando pertanto applicazione il principio secondo

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ragioni, sicché, in definitiva, nessun pagamento vietato era

cui, nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro, il
quale consiste nell’accreditamento di una somma di denaro da
parte di urwa banca a favore del correntista beneficiario e nel
contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto
del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di verificare

alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso (o come
in questo caso della domanda di concordato), è rilevante la
cosiddetta «data contabile» e cioè quella in cui è avvenuta
l’annotazione dell’accredito sul conto (Cass. 24 marzo 2000, n.
3519).
Tanto pre’messo, ritiene il Collegio che debba essere condivisa
la statuizione della Corte territoriale secondo cui la nozione di
atto di frode commesso anteriormente all’apertura della
procedura di concordato esige che la condotta del debitore sia
stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul
giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero
presumibilmente comportato una valutazione diversa è
negativa della proposta e, dunque, che esse siano state
accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte,
essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai
creditori (Cass. 4 giugno 2014, n. 12533).
Va da sé che, nel caso di specie, la frode sta nel fatto stesso di
non avere informato i creditori in ordine ad un fatto
concretamente idoneo a ledere i loro consenso informato, non
essendo il pagamento effettuato ispirato al criterio della
migliore soddisfazione deilcreditori, e così diretto a frodare le
ragioni di questi ultimi (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3324).
Il secondo motivo è assorbito.

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l’anteriorità o la posteriorità dell’operazione bancaria rispetto

6. — Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore
del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio

100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e
quant’altro dovuto per legge, dichiarando, ai sensi dell’articolo
13, comma 1 quater, del d.p.r. numero 115 del 2002, la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
píri a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.

di legittimità, liquidate in complessivi C 8100,00, di cui C

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