Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30633 del 20/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30633 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: CAMPANILE PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 12979-2017 proposto da:
IWU JAMES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRIZZI n.7,
presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA TELLONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato SABATINO BESCA;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;
– intimato –
avvesì
sent-On7A
_ fil3/201 7 delta CORTE D’AppELLo
di
L’AQUILA, depositata il 14/0412017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE.
Rilevato che :
Iwu _James propone ricorso, deducendo unico motivo, avverso la
sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di
Data pubblicazione: 20/12/2017
L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso
l’ordinanza del giudice di primo grado con la quale era stata respinta
la domanda proposta per il riconoscimento della protezione
internazionale;
in particolare, la corte distrettuale ha osservato che l’impugnazione
non è stata proposta con ricorso, bensì con atto di citazione, il cui
notificazione dell’ordinanza;
la parte intimata non svolge attività difensiva;
Considerato che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;
il ricorso, con il quale si deduce l’erroneità dell’affermazione secondo
cui l’impugnazione, da effettuarsi con ricorso, sarebbe inammissibile,
è fondato;
deve infatti ritenersi che l’indirizzo secondo cui l’appello nel
procedimento sommario di cognizione si propone con citazione
(Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non sia inciso dalle modifiche
apportate all’art. 19 del d.l. n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n.
142 del 2015, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è
effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento,
senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione
(Cass., 11 settembre 2017, n. 21030);
dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la
comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata il
19 luglio 2016, che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato
notificato il 15 settembre 2016;
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità
dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di
trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc.
civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla
notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacché l’appello,
come già rilevato, andava proposto con citazione e non con ricorso;
Ric. 2017 n. 12979 sez. M1 – ud. 19-09-2017
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deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla
l’impugnata sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla
Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che dovrà
procedere all’esame del merito della controversia, facendo
applicazione dei principi di diritto suesposti;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.
le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.