Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30508 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30508 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 20396-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro

AVIGNONE ROSA ALBA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 161/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 04/04/2013;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Presidente Consigliere Dott.
ADRIANA DORONZO.
Rilevato che:
la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal

sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta
da Rosa Alba Avignone, assunta alle dipendenze del Ministero con
reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, ha dichiarato il diritto
dell’appellata agli scatti di anzianità, condannando di conseguenza il
Ministero al pagamento delle differenze retributive, maggiorate degli
interessi legali;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR,
affidandolo ad un unico motivo; la parte intimata non svolge attività
difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis cod.
proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina
l’estinzione del procedimento;
la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non ha carattere
cosiddetto accettizio, nel senso che non richiede l’accettazione della
controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23
dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5
maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), ma carattere
recettizio, esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle
RIC. 2013 n. 20396 sez. ML – ud. 05-12-2017

-2-

Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca contro la

parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto
(cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013,
n. 2259);
l’accettazione della controparte rileva unicamente ai fini della
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.

dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue
alcuna statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata;
infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o
di inammissibilità od improponibilità (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n.
19560), e la qualità della parte ricorrente, che in quanto
Amministrazione dello Stato è esentata dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo atteso il meccanismo della prenotazione
a debito (cfr. Cass. 1778/2016), escludono l’applicabilità dell’art. 13 co.
1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, 1. 24
dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non
vittorioso, di versare una somma pari al contributo / unificato già
versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; nulla per le spese. Ai sensi
dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017
Presidente

391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che

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