Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30410 del 19/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30410 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 7671-2016 proposto da:
FALLIMENTO DELLA ISA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
C.F./P.I.04972751440, in persona del curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAX DI BRUNO
n.4, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NICOLA ALDO
SCICCHITANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DI SAN VALENTINO n.21, presso lo studio
i.gt
<1.f Data pubblicazione: 19/12/2017 ' -9 dell'avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lo rappresenta e
difende;
- controricorren te- avverso la sentenza n. 1178/2015 della CORTE D'APPELLO di udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 1178 del 2015
(pubblicata il 19 febbraio 2015), in accoglimento dell'appello
proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA contro la
Curatela del Fallimento di Isa Costruzioni Generali SpA, ha
riformato la sentenza del Tribunale di quella stessa città che
aveva accolto la domanda revocatoria proposta dalla Curatela
verso la Banca, per un pagamento, effettuato in favore
dell'Istituto di Credito - nel periodo sospetto - con l'intervento
del terzo garante Costruzioni Generali Srl, mediante lo svincolo
di titoli dati a garanzia e la vendita degli stessi allo scopo di
ripianare l'esposizione dell'Isa in bonis, risultando non provato
l'affidamento in favore di quest'ultima, con rimesse affluite sul
conto corrente intrattenuto con la società garantita,
affermando - ferma la natura solutoria del pagamento l'esistenza della prova della scientía decoctionis.
Secondo la Corte territoriale, invece, per quanto ancora rileva,
la rimessa oggetto di causa non sarebbe stata affatto di natura
solutoria in quanto si sarebbe trattato del pagamento di un
terzo garante (la Costruzioni Generali Sr1), in presenza di
generiche contestazioni circa l'avvenuto recupero della somma
di sua pertinenza, anche prima dell'avvenuto fallimento.
La ricorrente Curatela assume, di contro, con due profili
dell'unico mezzo, la mancata tempestiva eccezione del
pagamento del terzo (che sarebbe stato proposto solo con
l'atto di appello) e il comportamento del terzo garante, che secondo la sua prospettazione - sarebbe «chiaramente»
sintomatico del già avvenuto recupero della somma prima
dell'avvenuto fallimento o, in alternativa, del fatto che sia stata
posta, quella somma, a disposizione della debitrice principale.
Ric. 2016 n. 07671 sez. M1 - ud. 21-11-2017
-2- ROMA, depositata il 19/02/2015; Le doglianze proposte vanno esaminate distintamente.
E' manifestamente infondata la prima, con riferimento alla
tardività dell'eccezione del pagamento del terzo, non avendo la
Banca convenuta contestato tale profilo in prime cure, ove la
stessa
abbia,
invece
(come
nel
caso),
con
varie
argomentazioni, mosso obiezioni sia in ordine al profilo
oggettivo che a quello soggettivo del pagamento:infatti, la
nuova argomentazione non costituisce un thema decidendum
esorbitante rispetto alle prospettazioni della parte convenuta,
secondo il principio di diritto - più volte affermato da questa
Corte in materia di revocatoria fallimentare (Sez. 1, Sentenze
nn. 17747 del 2009 e 18945 del 2006), perché: se «non
costituisce un'inammissibile "mutatio libelli"» della propria
domanda la mancata alterazione dei «fatti costitutivi» quando
essi consistano nel versamento confluito sul conto corrente di
corrispondenza della società fallita nel periodo sospetto, o
riguardo «al "petitunn immediato", avente ad oggetto fin
dall'inizio l'intero importo della rimessa qualificata solutoria»,
così anche - come nella specie - c'è solo un'emendatio della
domanda nel fatto di dolersi del pagamento da parte del terzo,
avendo il convenuto eccepito il difetto del carattere solutorio
della rimessa e l'inesistenza della scientia decoctionis da parte
del debitore adempiente.
A tali osservazioni, già contenute nella proposta del Consigliere
relatore, la ricorrente osserva - nella memoria difensiva
depositata in prossimità dell'adunanza - che la sua censura
atterrebbe, non già alla tardività della appena richiamata
prospettazione della Banca ma all'individuazione ed alla
valutazione di un suo comportamento, come indiziante
dell'effettivo esercizio del suo diritto di rivalsa che sarebbe
stato posto in essere anteriormente al fallimento della
garantita, sicché tale osservazione rifluisce - senza dubbio nell'ambito dell'altra censura prospettata, di cui si passa a dire.
Ma neanche tale diversa lettura dell'elemento critico enunciato
è conducente (secondo profilo di doglianza) rispetto
all'obiettivo perseguito dal ricorso, atteso che la Curatela
ricorrente - non solo nella sede propria (il ricorso) non ha detto
«se, dove, quando e come» essa abbia proposto, nel corso del
giudizio di appello, le eccezioni ora svolte in fase di legittimità
(particolarmente, il comportamento del terzo garante, che
Ric. 2016 n. 07671 sez. M1 - ud. 21-11-2017
-3- Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale sono state mosse sia osservazioni
critiche (dalla ricorrente) che adesive (di parte resistente). sarebbe «chiaramente» sintomatico. -del già avvenuto recupero
della somma prima dell'avvenuto .fallimento) -, ma, da ultimo e
solo nella memoria, dopo la sollecitazione del Consigliere
proponente, cerca di spiegare ed indicare da ultimo da dove si
ricaverebbe la prova dell'esistenza dei presupposti di
revocabilità del pagamento del terzo, che è propriamente
quello che richiede questa Corte, con i suoi principi di diritto
già elaborati in materia (Sez. 1, Sentenze nn. 2903 del 2016 e
n. 6282 del 2016), e secondo i quali, « in tema di azione
revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo
fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non
sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, I.fall., quando
risulti che, con tali pagamenti, il terzo - senza utilizzare una
provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima
del fallimento - ha solo adempiuto, in qualità di fideiussore,
l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice, di
carattere autonomo, ancorché accessoria e di contenuto
identico rispetto all'obbligazione principale, sì da evitare le
conseguenze cui resterebbe esposto per effetto
dell'inadempimento, dovendosi ritenere che la modalità del
pagamento, che ha valenza solo contabile e non incide sulla
provenienza della somma dal terzo e sulla causa del
pagamento (estinzione dell'obbligazione fideiussoria, in difetto
di una diversa imputazione), non determini, di per sé,
l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del
titolare del conto corrente, sicché non viola la "par condicio
creditorum".».
Invero, le considerazioni svolte nella memoria (secondo cui la
curatela avrebbe chiaramente indicato gli indici rivelatori dei
presupposti della revocabilità del pagamento del terzo, solo ora
univocamente ascritti dal ricorrente alla «prova dell'avvenuta
rivalsa (...) in epoca anteriore all'apertura della procedura
fallimentare») finiscono per confluire nella richiesta di un
riesame del (preteso significativo) comportamento processuale
della Banca convenuta (§ 1 della memoria, alle pp. 10-11) o
del terzo garante (§ 2 della memoria, alle pp. 11-12), ma con
una domanda non esaminabile dal Giudice di legittimità,
specialmente dopo la strutturale modifica del giudizio di
cassazione e la nuova conformazione del vizio di motivazione
(secondo la nuova versione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.),
alla luce dell'interpretazione che di tale previsione hanno dato
le sezioni unite civili con la nota sentenza n. 8053 del 2014,
seguita da un vero e proprio fiume carsico di conferme
sezionali adesive.
Il ricorso va pertanto respinto e alla sua reiezione conseguono
le spese processuali (che si liquidano come da dispositivo) oltre
Ric. 2016 n. 07671 sez. M1 - ud. 21-11-2017
-4- • v . che l'affermazione dei presupposti per—il raddoppio del
contributo unificato.
PQM
La Corte,
Respinge il ricorso e condanna la curatela al pagamento delle
spese processuali che si liquidano in complessivi C 7.100,00, di
cui C 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed
agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. I, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2017.
Il Presidente
Magd e