Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30504 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30504 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MUCCI ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso n. 10259/2013 proposto da:
Giovannina ASCOLESE, Carolina MIGLIARO e Ginevra PACIELLO,
elettivamente domiciliate in Roma, via S. Giovanni in Argentella n. 56
presso Vincenzo Cacace, rappresentate e difese dagli avvocati Felice
Cacace e Costatino Striano giusta procura a margine del ricorso
– ricorrenti contro
COMUNE DI STRIANO
– intimato e contro
AGRO INVEST S.P.A.
– intimata avverso l’ordinanza n. 508/2012 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
depositata il 15 ottobre 2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7
luglio 2017 dal cons. ROBERTO MUCCI;

Data pubblicazione: 19/12/2017

viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., nella persona del
sostituto procuratore generale FEDERICO SORRENTINO, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
considerato che:
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10 febbraio 2012

opponevano alla stima dell’indennità provvisoria per l’espropriazione
dei fondi finalizzata alla realizzazione di un P.I.P. Costituitasi la Agro
Invest s.p.a. e rimasto contumace il Comune di Striano, la Corte di
appello di Napoli dichiarava la domanda inammissibile, in quanto
erroneamente proposta nelle forme del rito sommario di cognizione,
stante il combinato disposto degli artt. 29 del d.lgs. 1° settembre
2011, n. 150, 57 e 59 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327;
avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione
affidato a due motivi. Gli intimati Comune di Striano e Agro Invest
non hanno svolto difese;
con atto in data 5 luglio 2017 il difensore delle ricorrenti
Giovannina Ascolese, Carolina Migliaro e Ginevra Paciello, munito di
procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto al R.G.
n. 10259/2013, oggetto del presente giudizio;
gli intimati Comune di Striano e Agro Invest non si sono
costituiti;
ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione
del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza statuizione
sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Roma, 7 luglio 2017.
Il Funzien:Ir.)
Dott.ssq

rhziario
»RONE,

Giovannina Ascolese, Carolina Migliaro e Ginevra Paciello si

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