Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28060 del 16/12/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28060 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 3477-2008 proposto da:
MARINUCCI
GIANNI
MRNGNN54L18S128W,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo
studio dell’avvocato DI GENESIO PAGLIUCA GABRIELE, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
2091
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A. incorporante la
o 1..C39-1 GO 2-to
BANCA NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA in persona di
SIMONETTO ALBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA
CARLO
MIRABELLO,
18,
1
presso
lo
studio
Data pubblicazione: 16/12/2013
dell’avvocato QUINTARELLI ALFONSO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 5584/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/12/2006, R.G.N. 5584/2006;
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GABRIELE DI GENESIO PAGLIUCA;
udito l’Avvocato CLAUDIO FEDERICO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso condanna alle spese;
2
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gianni Marinucci propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che,
riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, ha
mandato assolta la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.
(incorporante per fusione la Banca Nazionale dell’Agricoltura S.p.A.) dalle
domande attrici.
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione dì legge, il
ricorrente si duole della ritenuta mancanza di colpa della banca,
assumendo che «la colpa della Banca deve ritenersi
in re ipsa per
l’avvenuta apertura del conto corrente, per la erogazione di prestito
personale, e per la consegna di moduli di assegni, in favore di soggetto
sotto falso nome».
1.1.- Il mezzo è infondato. Se, infatti, il danno può ritenersi in re
ipsa, altrettanto non può dirsi per la colpa, e la Corte di Appello motiva
congruamente sul perché non possa dirsi che la Banca abbia operato con
leggerezza.
2.-
Con il secondo motivo il ricorrente deduce un vizio di
motivazione.
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile, in difetto della chiara
indicazione del fatto controverso richiesta dall’art. 366-bis cod. proc. civ.,
nell’interpretazione che ne hanno dato le Sezioni Unite, applicabile alla
fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 14/12/06.
3.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in C 4.700, di cui C 4.500 per
compenso, oltre accessori di legge.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese,
liquidate in C 4.700, di cui C 4.500 per compenso, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 13 novembre 2013.
Il Consigliere estensore
b >o-
3
La Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. resiste con
Il Presidente
CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
DEPOSITATO IN CANCE