Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30285 del 15/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30285 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso n. 28976-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA – C.F.
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MONCALVO BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, piazza
Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;
–
COMT 017C017VIItC
avverso la sentenza n. 413/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 05/06/2015;
–
-F
Data pubblicazione: 15/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva
riconosciuto a Barbara Moncalvo – assunta con una successione di contratti a
dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
la lavoratrice ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 6
settembre 2001 n. 368, dell’art. 53 1. n. 312 del 1980, dell’art. 4 1. 3 maggio
1999, nonché dell’art. 526 TU istruzione e della direttiva 99/70/CE, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la statuizione di
accertamento della lamentata discriminazione nel trattamento retributivo,
inferiore rispetto a quello riservato ai lavoratori titolari di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, conseguente al meccanismo di calcolo della
retribuzione tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al crescere
dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo
determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una notmativa speciale,
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termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai
sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n.
368/2001, mentre sussisterebbero ragioni obiettive detetminanti un
trattamento differente con riguardo alla progressione economica legata
all’anzianità di servizio.
Ritenuto che:
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti
territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)
PQM
rigetta il ricorso; compensa le spese.
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la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a nonna del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo
UCC,‹
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017.