Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30213 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30213 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 23802-2015 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in RONL, VIA XX
SETTEMBRE 98/E, presso lo studio dell’avvocato SABRINA
CHERCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato MADDALENA
ARLENG HI;

– ricorrente contro
FALLIMENTO INDUSTRIA BRIANTEA GIOCATTOLI (I.B.G.)
SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIANR0l3ERTO VILLA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/12/2017

avverso la sentenza n. 2656/2015 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 23/.06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA

Il Collegio
rilevato che la BANCA MON’InE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.
ricorre per la cassazione della sentenza n. 2656 pubblicata il 23 giugno
2015 con cui la Corte di appello di Milano ha respinto
. l’appellos da essa
proposto nei confronti della sentenza con cui il Tribunale di Milano
aveva accolto la domanda del FALLIMENTO INDUSTRIA
BRIANTEA GIOCATTOLI I.B.G. s.p.a. di revoca, ai sensi dell’art.
67 1.f., di un pagamento di curo 1.500.000,00;
che avverso tale pronuncia BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi,
resistiti dal Fallimento con controricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa
applicazione di legge deducendo che nessuna lesione della par conditio
creditorum si era verificata per effetto del pagamento revocato, atteso
che la somma di 1.500.000 rimessa dalla società fallita sul conto
corrente di Monte dei Paschi di Siena riducendone l’esposizione era
stata erogata (per il tramite di Unicredit quale capofila di un pool di
banche) direttamente dalla stessa banca;
che con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.67 1.fall. e
delle norme in tema di presunzioni e di onere della prova, oltre al
difetto di motivazione sufficiente e coerente, con riguardo alla prova
della mancanza della scientia decoctionis, che la Corte di merito ha
ritenuto non fornita da essa ricorrente;
Ric. 2015 n. 23802 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

SCALD_AFERRI.

che il Fallimento ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del
ricorso;
che-la ricorrente ha depositato memoria;
che sussistono le v condizioni per la redazione della motivazione in
fotina semplificata;

affermazione del giudice di appello secondo cui “l’unico motivo
ragionevolmente convincente” del finanziamento concesso dalla
odierna ricorrente alla titolare di conto corrente sua debitrice “è quella
trasformazione da credito chirografario in credito privilegiato già
evidenziata nella sentenza del – tribunale”, allegando come talì..
trasformazione sia stata già resa priva di -effetti’ per la massa dalla
ammissione al passivo in via chirografaria del credito da finanziamento
disposta dal giudice delegato con provvedimento avverso il quale
Monte dei Paschi aveva proposto opposizione poi abbandonata;
che tale censura si mostra inammissibile, introducendo questione che
non risulta esaminata nel giudizio di appello, né risulta sollevata nel
gravame proposto dalla odierna ricorrente avverso la riportata ratto

decidendi della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass.n. -19164/07;
11.17041/13);
che anche il secondo motivo si mostra inammissibile, risolvendosi in
effetti le (non illustrate) doglianze di violazione di norme di diritto e
quelle di vizio di motivazione nella richiesta di un riesame, non
consentito a questa Corte di legittimità, del merito della valutazione
espressa motivatamente dalla Corte distrettuale, al di fuori del
paradigma delineato dal nuovo testo dell’art.360 comma 1 n.5
cod.proc.civ., secondo cui il vizio denunciabile per cassazione si
esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
Ric. 2015 – n. 23802 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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ritenuto che il primo motivo è in sostanza diretto a censurare la

affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione
(cfr.Cass.S. U.n.8053 /14) ;
che pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;

dispositivo;
P.Q.i\ I.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in
favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione,
in C 10.100,00 (di cui C 100,00 per esborsi) oltre spese generali
forfetarie e access-ori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma i quater D.P.R. n.115/2002,
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2017
Il P

nte

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in

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