Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30165 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30165 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9150-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

VITALE CRESCENZO;
– intimato –

2017
2192/ A

avverso la sentenza

n.

165/2011 della COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 14/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha

chiesto l’accoglimento.

R.G.N. 9150/12

Ritenuto che:

1.Crescenzo Vitale impugnava la cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo della somma di euro 2.722.617,03
per Irpef, SSN e Tributo straorinario alluvionati relativi agli anni 1994 — 1995, che assumeva essergli stata notificata in data
9.2.2007, unitamente al preavviso di fermo amministrativo
della propria autovettura, deducendo la avvenuta prescrizione
della pretesa tributaria, la nullità della cartella per mancanza
dei requisiti indispensabili per garantire il diritto di difesa e la
nullità della notifica. Con sentenza n. 287 del 2009, la CTP di
Napoli annullava la cartella e il preavviso di fermo, affermando
l’intervenuta prescrizione dei tributi e l’assenza di prova della
notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate
che veniva rigettato dalla CTR della Campania, con la sentenza
in epigrafe indicata. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia
delle Entrate svolgendo sei motivi di censura. L’intimato Crescenzo Vitale non ha svolto difese.

2. Questa Corte ha rilevato una lesione del contradditorio nei
confronti di Equitalia Polis S.p.A. (già Gest Line S.p.A.) che ha
partecipato al giudizio di appello, ma non è stata evocata nel
giudizio di cassazione. Ne consegue che va integrato il contraddittorio, atteso che l’orientamento ripetutamente espresso

1

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (ex multis,
Cass. n. 13695 del 2001; Cass. n. 13683 del 2004; Cass. n.

bligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase
dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella
stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non
solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata
nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio
necessario sostanziale e l’integrazione non sia stata proposta
nei confronti di tutte, ma anche nel caso di cosiddetto litisconsorzio necessario processuale.

3. Per i rilievi espressi, la causa va rinviata a nuovo ruolo, concedendosi termine di novanta giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza all’Agenzia delle entrate per la notifica del
ricorso ad Equitalia Polis S.p.A.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di novanta
giorni all’Agenzia delle entrate dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Polis S.p.A.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20

1535 del 2001; Cass. n. 9046 del 2010) è nel senso che l’ ob-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA