Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30157 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 30157 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18678/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
S.G. VE Sri e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia
Spa, rappresentate e difese dall’Avv. Carlo Amato e dal Prof. Avv.
Giuseppe Marini, elettivamente domiciliate presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, per procura a
margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto n. 61/25/12 depositata il 15 maggio 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre
2017 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udito l’Avv. Beatrice Gaia Fiduccia per l’Agenzia delle entrate che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Ulisse Corea per delega dell’Avv. Giuseppe Marini che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
S.G. VE Srl e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa,

A/3 con pertinenze, oggetto di cessione in data 17 dicembre 2008,
hanno impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro
emesso dall’Agenzia delle entrate sul presupposto che il bene non
potesse qualificarsi come strumentale agli effetti dell’opzione per
l’imposizione sul valore aggiunto.
La Commissione tributaria provinciale di Treviso accoglieva
l’impugnazione, decisione poi confermata dal giudice d’appello.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con quattro motivi,
cui resistono le contribuenti con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È pregiudiziale, venendo in rilievo una condizione dell’azione,
l’esame del terzo motivo del ricorso, con cui l’Agenzia denuncia
violazione dell’art. 100 c.p.c., avendo il giudice d’appello negato
l’interesse del Fisco ad agire per il recupero di un’imposta di
registro alternativa e inferiore all’Iva riscossa.
1.1. Il motivo è fondato.
Va premesso che il sistema tributario è informato, nel nostro
ordinamento Costituzionale, ai princìpi di eguaglianza, legalità e
imparzialità di cui agli artt. 3, 23 e 97 Cost.
L’Amministrazione finanziaria è, dunque, titolare di un interesse
giuridicamente qualificato ad agire affinché i negozi privati siano
assoggettati al trattamento fiscale stabilito dalla legge e non a un
trattamento differente, ciò a prescindere dall’introito
comparativamente generato dall’uno e dell’altro (nonché dalla
soggettiva “preferenza” dei contribuenti).
2

rispettivamente alienante ed acquirente di un immobile di categoria

Ne deriva, necessariamente, che la discrezionalità erariale nel
soprassedere al recupero dell’imposta dovuta in ragione della
convenienza di trattenere una già riscossa imposta indebita non si
concilia con l’indisponibilità e irrinunciabilità della pretesa tributaria
(cfr. Cass. 12 giugno 2009, n. 13695, Rv. 608501; Cass. 26
maggio 2016, n. 10906, Rv. 639983).

secondo mezzo denunciano vizio di insufficienza motivazionale in
ordine alla distinzione della natura – strumentale ovvero ad uso
abitativo – dell’immobile ceduto, nonché sulla tipologia dei lavori
edili in corso di esecuzione sullo stesso.
Il quarto motivo, infine, denuncia violazione dell’art. 10, commi 8bis e 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972, per aver il giudice d’appello
ritenuto: legittima l’opzione per l’imposizione sul valore aggiunto,
irrilevante il classamento abitativo del fabbricato e, viceversa,
decisiva la sua programmata trasformazione ricettivo-alberghiera.
2.1. I motivi – il cui esame va unificato per connessione logica sono fondati.
Un recente arresto di legittimità – cui il Collegio intende dare
continuità

ha chiarito che

«l’unico criterio oggettivo per

individuare la strumentalità dell’immobile è rappresentato dalla
categoria catastale di appartenenza al momento del trasferimento,
restando viceversa irrilevante l’esistenza di un progetto di
trasformazione del bene», in quanto nulla garantisce che il progetto
sia realizzato e che esso determini un nuovo classamento (Cass. 9
novembre 2016, n. 22765, Rv. 641547).
Orbene, nella vicenda in esame risulta che l’immobile, al tempo
della cessione, non aveva natura strumentale, essendo inscritto in
categoria abitativa (A/3).
Ne deriva che, per quanto appena detto, era irrilevante la richiesta
di permesso a costruire avanzata in funzione di una progettata
diversa destinazione d’uso, né, quindi, era consentita l’opzione per
3

2. Passando all’esame delle restanti doglianze, il primo ed il

l’imposizione sul valore aggiunto, che l’art. 10, comma 8-ter, lett.
d, d.P.R. n. 633 del 1972 (testo vigente ratione temporis) prevede
unicamente per le cessioni di fabbricati strumentali.
3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può
essere decisa nel merito, rigettando l’originario ricorso avverso

4. Attesa la peculiarità della questione, il cui recente chiarimento
giurisprudenziale di legittimità è sopravvenuto alla proposizione del
ricorso, vanno compensate le spese per ogni fase e grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso delle contribuenti
avverso l’avviso di liquidazione. Compensa le spese dell’intero
giudizio per ogni fase e grado.
Deciso in Roma, il 16 novembre 2017
Il Presidente

l’avviso di liquidazione proposto dalle contribuenti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA