Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29930 del 13/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29930 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI
ORD INANZA
sul ricorso n. 409-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
DELLA TORRE MARIA, DI STEFANO GABRIELLA, elettivamente
domiciliate in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B,
presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, che le rappresenta e
difende;
– contraticorrenti –
Data pubblicazione: 13/12/2017
nonché contro
MILANESI ELISABETTA, PRIORI ROBERTA;
– intimate avverso la sentenza n. 315/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 26/06/2014;
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva
riconosciuto alle lavoratrici indicate in epigrafe – assunte con una successione
di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale
spettante ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione
collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente
maturata, con conseguente condanna dell’amrninistrazione alla corresponsione
delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
Maria Della ‘Torre e Gabriella Di Stefano hanno resistito con controricorso;
Elisabetta Milanesi e Roberta Priori sono rimaste intimate;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell’art. 9, comma
18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, in relazione all’art. 360, cornrna 1, n. 3, c.p.c.
– ha censurato la statuizione di accertamento della lamentata discriminazione
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
nel trattamento retributivo, inferiore rispetto a quello riservato ai lavoratori
titolari di un rapporto di lavoro a tempo indetetininato, conseguente al
meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti
corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti
di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
dettata dal d.lgs. n. 368/2001, mentre sussisterebbero ragioni obiettive
determinanti un trattamento differente con riguardo alla progressione
economica legata all’anzianità di servizio.
Ritenuto che:
la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti
territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
tra il Ministero e le controparti costituite;
non vi è luogo per una pronuncia sulle spese tra il Ministero e le controparti
rimaste intimate;
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normativa speciale, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
PQM
rigetta il ricorso. Compensa le spese tra il Ministero e le controparti costituite;
nulla per le spese tra il Ministero e le controparti rimaste intimate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 novembre 2017.
Il esidente
Doti.
tro Curzio
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)