Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29994 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29994 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 23990-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE NTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
S1’Xf0. che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente nonchè contro
CCMPERATIV:\„AGRIC01,2\ AURORA OP SOCIETX;

– intimata avverso la seiren:g. n. 1046/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di SIRACUSA depositata il 15/03/2016;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione dera causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 23 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia , sezione distaccata di Siracusa, respingeva
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la
sentenza n. 24/5/13 della Commissione tributaria provinciale di
Siracusa che aveva accolto il ricorso della Società Cooperativa Agricola
Aurora OP contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA
ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che la documentazione
in atti evidenziava l’infondatezza della pretesa erariale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
La società intimala noi -i si è difesa.
Considerato che:
Con il secondo morivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza
impugnata per difetto assoluto di motivazione/motivazione apparente.
I,a censura è fondata.
Va infatti ribadito che:
-«1_,a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta
da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
rtA-;:an -(e argomenta7inni

obbiettivamente inidonee a far conoscere il

ugionamento seguii-n dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non 7 -)otenclosi lasciare all’interprete il compito di
2016 n. 23990 sez. MT – d. 19-10-2017
-2-

Rilevato che:

integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni

“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violA.zione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze pl7ocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
escklsa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
C7/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente
nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti
giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sotto del “minimo
costituzionale”.
La CTR siciliana-siracasana infatti si è limitata a considerare che «.. dai
documenti versati in atti risulta esistere piena corrispondenza tra
l’elenco clienti trasmesso dalla cooperativa e quello riportato in appello
dall’Agenzia delle entrate. Dalla lettura del documento non si evincono
le differenze indicate nel prospetto dell’accertamento. La differenza tra
ricavi dichiarati e ricavi imponibili deriva dal fatto che il bilancio viene

R:c. 2016 n 23990 sez MT – d. 19-10-2017
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ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al

redatto “per competenza”, mentre gli elenchi clienti e fornitori
riportano i dati delle fatture emesse nell’anno (per cassa)».
Trattandosi di un accertamento parziale effettuato secondo il metodo
“analitico-induttivo” ex artt. 41 bis, 39, primo comma, lett. d), d.P.R.
600/1973, anche a fronte delle contestazioni dell’agenzia fiscale in

contribuente, tale risposta giudiziaria deve considerarsi “meramente
apparente” e quindi sostanzialmente mancante.
La sentenza impug:Lara va dunque cassata in relazione al secondo
motivo, assorbito il primo, con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,
cassa la sentenza imPug-nata e rinvia alla Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, ‘1 9 otto re 2017

ordine alle produzioni documentali in sede processuale della società

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