Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29988 del 13/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29988 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso 22240-2016 proposto da:
IMPRESA VERRI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20,
presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, rappresentata
e difesa dall’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;
– ricorrente contro
L’ABACO SCRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato AGOSTINO GOGLINO;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 324/2016 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, emessa il 29/02/2016;
Data pubblicazione: 13/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti la s.r.l. Verri chiede che sia cassata la sentenza
qui impugnata — con la quale la Corte d’Appello di Torino ha respinto
accoglimento della domanda riconvenzionale della s.c.r.l. Abaco, ne
aveva pronunciato la condanna al pagamento della penale per ritardata
consegna dei lavori — sul rilievo dell’omesso esame di un fatto decisivo
costituito dalla scrittura privata inter partes datata 7.3.2011, avendo il
decidente omesso di pronunciarsi sulla contraddittorietà, la
incomprensibilità e l’imperscrutabilità della motivazione con cui gli
arbitri avevano ritenuto di negare efficacia novativa all’atto in
questione.
Al ricorso, illustrato pure con memoria, resiste l’intimata con
controricorso.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ricordato infatti che a seguito della novellazione dell’art. 360,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a mente dell’art. 54, comma 1, lett. b),
d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla 1. 7 agosto 2012, n. 134 la
ricorribilità in cassazione per vizio di motivazione è ora consentita nel
solo caso dell’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe
Ric. 2016 n. 22240 sez. MI – ud. 07-11-2017
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l’impugnazione da essa proposta avverso il lodo arbitrale che, in
determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U,
7/04/2014, n. 8053), nella specie il vizio denunciato è manifestamente
carente in quanto non è mancato l’esame del fatto decisivo — ovvero
della scrittura inter partes 7.3.2011 — ma esso è stato fatto oggetto di una
valutazione da parte del giudice privato che non si accorda con la
anelando ad una rinnovata valutazione del punto in sostituzione di
quella operata dal decidente, il declinato motivo si colloca palesemente
al di fuori dei limiti entro cui è esperibile il controllo sulla logicità della
motivazione affidato ora a questa Corte.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Spese alla soccombenza e doppio contributo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro
5100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali
ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1 quater d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115
–
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della -VI-I sezione civile
il giorno 7.11.2017.
pretesa efficacia novativa che vorrebbe attribuirgli la ricorrente, sicché