Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29718 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 29718 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: PENTA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso 12179-2013 proposto da:
Zappa Mariangela, Zappa Valentina e Zappa Luigi, quali eredi di Zappa Leonetto
(C.F.: ZPPLTT25T16I115R), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Marianna Dionigi
n. 29, presso lo studio dell’Avv. Francesca G. Conte (C.F.: CNTFNC60D66E506E) del foro
di Lecce, come da procura speciale notarile in calce al ricorso;
– ricorrenti –

contro
Tansella Maria Antonietta, Panzera Simona e Panzera Andrea, rappresentate e difese
dall’Avv. Lucio Caprioli (C.F.: CPRLCU32A27E506V), in virtù di procura speciale in calce
al controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Largo della Torre Rgentina n. 11,
presso lo studio dell’Avv. Andrea Lazzaretti;
– controricorrenti —

a vverso la sentenza n. 219/2012 emessa dalla CORTE D’APPELLO

di LECCE in data 15/03/2012 e non notificata; udita la

Data pubblicazione: 12/12/2017

relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/07/2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
udito l’Avvocato Aldo Buongiorno, per delega dell’Avv. Lucio
Caprioli, difensore delle contro ricorrenti, che chiede il
(.4 i
2 (ow
rigetto del ricorso; u,zLJ

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

ricorso.

Ritenuto in fatto
Con sentenza n. 87/09 del 15/1/2009, il Tribunale di Lecce, nel pronunciarsi sulle domande
proposte, con atto di citazione notificato il 6/10/2006, da Tansella Maria Antonietta, Panzera
Andrea e Panzera Simona, nei confronti di Zappa Leonetto, 1) in accoglimento della
domanda principale – stante, il riconoscimento, da parte del convenuto, della sottoscrizione
della scrittura privata di compravendita del 5/7/1965 – dava atto che gli attori erano titolari, in
quanto eredi dell’avv.to Cesario Panzera, ciascuno nei limiti dei rispettivi diritti ereditari,
della comproprietà sull’immobile oggetto dell’anzidetta scrittura privata; 2) ordinava al
Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della sentenza; 3) condannava il
convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore degli attori.
Avverso la predetta sentenza Zappa Leonetto proponeva appello, con atto notificato il
25/2/2010, cui resistevano Tansella Maria Antonietta, Panzera Andrea e Panzera Simona.
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 15.3.2012, rigettava il gravame, sulla base, per
quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:
1) infondata era l’eccezione di nullità assoluta dell’atto di citazione introduttivo del
giudizio di primo grado (per essere stata completamente omessa l’esposizione dei fatti
costitutivi posti a base della domanda e non essere state inserite le conclusioni
indicanti il petitum immediato invocato), atteso che dall’esame complessivo dell’atto
emergeva che gli attori avevano richiesto l’accertamento giudiziale della
sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 7.5.1965, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 2702 e 2652, n. 3, c.c. (vale a dire, ai fini della sua trascrizione presso i RR.II.);
2) quanto alla mancata condivisione dell’affermazione del primo giudice secondo cui la
costituzione del convenuto sarebbe avvenuta tardivamente, il motivo difettava di
specificità, posto che l’appellante, per un verso, aveva ribadito la propria carenza di
interesse alla proposizione di qualsivoglia domanda riconvenzionale e, per altro verso,
non aveva specificato quale eccezione gli fosse stata preclusa;
2

Dott. Corrado Mistri che ha concluso per il rigetto del

3) in ordine alla doglianza concernente il fatto che il primo giudice avesse, a suo dire,
fatto dipendere automaticamente dal mancato disconoscimento della sottoscrizione
dell’atto da parte del convenuto la sua veridicità, il convenuto Zappa non solo non
aveva disconosciuto la firma apposta in calce alla scrittura privata, ma neppure aveva
tempestivamente invocato l’annullabilità del predetto negozio, per dolo o per errore;
4) le prove orali indicate dal convenuto e non ammesse dal primo giudice apparivano

sottoscrizione della scrittura privata del 5/7/1965.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Zappa Leonetto, sulla base di tre motivi.
Tansella Maria Antonietta, Panzera Simona e Panzera Andrea hanno resistito con
controricorso.
In prossimità dell’udienza le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art.
378 c.p.c..
Con atto depositato il 19.7.2017, si sono costituiti Zappa Mariangela, Zappa Valentina e
Zappa Luigi, quali eredi di Zappa Leonetto, medio tempore deceduto.

Considerato in diritto
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 163, nn. 3 e 4, e 164
c.p.c., con riferimento all’art. 24 Cost. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per non
aver la corte territoriale ritenuto che l’atto di citazione difettasse completamente
dell’esposizione dei fatti costitutivi posti alla base della domanda (avuto particolare riguardo
al tempo ed al luogo di perfezionamento della scrittura privata di compravendita ed alla
natura del controcredito vantato dall’avv. Panzera a compensazione del quale egli avrebbe
pagato il prezzo) e delle conclusioni indicanti il petitum immediato.
1.1. Il motivo è inammissibile.
In violazione del principio di autosufficienza, i ricorrenti hanno, infatti, del tutto omesso di
trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, l’atto di citazione, in tal guisa precludendo a
questa Corte qualsivoglia controlla in ordine alle lacune denunciate dell’atto introduttivo del
giudizio.
Anche di recente è stato ribadito che La Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un

error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli
atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la
parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui
richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il
principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad

assolutamente generiche al fine di corroborare la tesi del consenso viziato nella

individuare la dedotta violazione processuale (Sez. 1 – , Sentenza n. 2771 del 02/02/2017;Sez.
L, Sentenza n. 11738 del 08/06/2016; Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
2702 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), per aver erroneamente, a suo dire,
la corte di merito fatto dipendere automaticamente dal mancato disconoscimento della
scrittura privata del 5.7.1965 la sua autenticità, senza considerare che l’efficacia privilegiata

difettava il requisito indefettibile dell’accordo fra le parti (non essendovi prove documentali
diverse dalla scrittura privata ed avendo egli continuato a possedere l’appartamento ed a
pagare i tributi e le tasse relativi allo stesso) e che, avendo le parti fatto genericamente
riferimento ad un credito professionale opposto in compensazione non individuato né
individuabile, emergeva in modo inequivoco l’intenzione che il prezzo non dovesse essere
pagato.
2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
In primo luogo, e con valenza assorbente, non si è in presenza di alcuna violazione dell’art.
2702 c.c., atteso che la corte territoriale, preso atto del mancato disconoscimento, ad opera
dello Zappa, della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di compravendita, si è limitata
correttamente a ritenere che le dichiarazioni nella stessa contenute provenissero dal
medesimo.
In secondo luogo, non essendovi cenno della seconda questione nella sentenza impugnata, il
ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale
l’avesse sollevata.
In ogni caso, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un accordo negoziale, era
evidentemente sufficiente la scrittura privata di coMpravendita sottoscritta da entrambe le
parti. Quanto al pagamento del prezzo, inoltre, premesso che l’assunto difensivo deporrebbe
nel senso della natura simulata dell’atto, questione mai adombrata, rappresenta una mera
illazione apodittica la tesi che vorrebbe far derivare dalla mancata indicazione analitica dei
crediti professionali dell’avv. Panzera, posti in compensazione con il controcredito al
pagamento del prezzo, l’intenzione delle parti di non corrisponderlo.
In palese violazione del principio di autosufficienza, inoltre, il Zappa omette di trascrivere
quali sarebbero i mezzi di prova articolati con lo scopo di dimostrare la difformità tra quanto
dovuto e quanto dichiarato nella scrittura privata.
Infine, avuto riguardo alla prima doglianza, la corte territoriale ha evidenziato che l’allora
appellante non solo non aveva disconosciuto la firma apposta in calce alla scrittura privata,
4

non si estendeva al contenuto intrinseco della dichiarazione; per non aver considerato che

ma neppure aveva tempestivamente invocato l’annullabilità del predetto negozio, per dolo o
per errore. In quest’ottica, non vi erano ragioni per dubitare della veridicità del contenuto
della detta scrittura.
Da ciò consegue che non è neppure astrattamente ipotizzabile una violazione o falsa
applicazione dell’art. 2702 c.c., non avendo la corte locale in alcun modo confuso i due
differenti piani dell’elemento estrinseco e del contenuto intrinseco.

motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, figure — queste — che circoscrivono ormai l’ambito in cui è
consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 primo comma n. 5 cod.
proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.
134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), mentre non risulta dedotto il
vizio di cui al nuovo testo dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. (relativo all’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo), non avendo parte ricorrente indicato — come era suo onere — il
“fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso
risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale
tra le parti nonché la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053
del 07/04/2014, Rv. 629831).
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c., con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e
5, c.p.c.), per aver la corte locale rigettato la richiesta di ammissione di prove orali non
ammesse in primo grado sulla base della sola efficacia probatoria della scrittura privata,
senza considerare che, avendo egli sin dai primi scritti difensivi negato la propria volontà di
alienare l’immobile, gli attori avrebbero dovuto provare il contenuto della detta scrittura e
che lo stesso fosse corrispondente alla reale volontà delle parti.
3.1. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo e con valenza pregnante, il ricorrente, in palese violazione del principio di
autosufficienza, ha omesso di trascrivere le istanze istruttorie che non sono state ammesse e,
5

Senza tralasciare che nella specie deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della

ancor prima, di indicarle. In particolare, per quanto attiene alle questioni relative alla mancata
ammissione delle prove testimoniali nella fase di merito, deve il ricorrente per Cassazione
indicare i testi e riportare l’oggetto dei capitoli di prova e le ragioni per le quali ciascuno dei
testi indicati sarebbe stato qualificato a riferire sugli argomenti dedotti nelle domande da
rivolgergli ai fine di consentire, anche in questo caso, il vaglio di decisività del mezzo
istruttorio in discussione. In definitiva, ove sia denunciato in sede di legittimità il difetto di

documento o di risultanze probatorie o processuali, il ricorrente deve, alla luce del principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze oggetto
della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice
di merito, provvedendo alla loro trascrizione, in maniera da permettere il controllo della
decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse (cfr. Cass., Sez. 6 – L, ordinanza n.
17915 del 30 luglio 2010, Rv. 614538).
In secondo luogo, fermo restando che la pronuncia sulle istanze istruttorie non può mai,
neppure quando viene omessa (e non è il caso di specie; cfr. pag. 6 della sentenza
impugnata), integrare gli estremi di un error in procedendo, essendo quest’ultimo riservato
all’omissione di pronuncia su domande o eccezioni, il motivo del ricorso deve
necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa
enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art.
360 cod. proc. civ.; sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,
formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e
inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal
codice di rito (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014).
Inoltre, la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 4, c.p.c., solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,
comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione
normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e
diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza
probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta
ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il
suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male
esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia
stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.
6

motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un

(Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; n. 26965 del 2007).
Infine, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., apprezzabile, in sede di ricorso per
cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5),
cod. proc. civ., deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame
degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del
20/06/2006; conf. Sez. 2 – , Sentenza n. 24434 del 30/11/2016).

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile
ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per
il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che
liquida in € 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso del
15% per spese forfettarie ed accessori di legge.
Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di
Cassazione, il 19.7.2017.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Il F

L OGiUdIZiID
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 12 WC.
2017

4. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA