Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29596 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29596 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 3734-2017 proposto da:
IFRAMA SRI„ rappresentata e difesa dall’Avvocato SERGIO
CASA REALE;

– ricorrente contro
SANTERAMO ROSA;

– intimata avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il
21/11/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Data pubblicazione: 11/12/2017

Ritenuto che in esito al procedimento per l’espletamento di
consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ. proposto
da Rosa Santeramo nei confronti della s.r.l. Iframa per l’accertamento,
previa ispezione dei luoghi, dell’entità di rumori eccedenti la normale
tollerabilità, il Presidente del Tribunale di Bari, con decreto in data 21

del c.t.u. ing. Arturo Covitti, ponendo la somma complessiva di euro
3.796,33 a carico della parte resistente;
che per la cassazione di questo decreto la s.r.l. Iframa ha proposto
ricorso straordinario, con atto notificato il 24 gennaio 2017,
lamentando violazione degli artt. 91 e 696-bis cod. proc. civ.;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che il proposto ricorso straordinario è ammissibile dal
momento che — secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da
ultimo, Cass., Sez. Il, 18 gennaio 2013, n. 1273; Cass., Sez. VI-2, 26
ottobre 2015, n. 21756) — ove venga adottata, in sede di accertamento
tecnico preventivo, un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle
relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento
non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su
una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale
risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è
dato alcun mezzo d’impugnazione, sicché avverso il medesimo ben
può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.;
che ciò posto, il formulato motivo è fondato;
che alla stregua della uniforme giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo, Sez. II, n. 1273 del 2013, cit., e Sez. VI-2, n. 21756 del 2015,
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novembre 2006, ha emesso il provvedimento di liquidazione in favore

cit.), infatti, il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della
soccombenza, presupponente l’accertamento della fondatezza o meno
della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione
dell’accertamento tecnico preventivo o della consulenza tecnica
preventiva e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito;

consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite,
devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte
richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio
di merito ove la relazione depositata dal consulente sarà acquisita,
come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a
carico del soccombente;
che deve, quindi, in accoglimento del ricorso, essere riconfermato
il principio di diritto secondo cui il carico delle spese liquidate in tema
di consulenza tecnica preventiva spetta, in via esclusiva, alla parte
ricorrente in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di
causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese
quelle per l’espletamento della consulenza), in base agli ordinari criteri
di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., all’esito dell’eventuale giudizio di
merito che sia seguito;
che in definitiva, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento
impugnato va cassato, limitatamente alla parte in cui pone il compenso
del C.T.U. nominato in sede di istruzione preventiva a carico della
parte resistente;
che poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.,
ponendosi il compenso del C.T.U., nella misura già liquidata (per
complessivi curo 3.796,33, di cui curo 1.833,80 per spese ed curo

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pertanto, le spese dell’accertamento tecnico preventivo o della

1.962,53 per onorario), a carico della sola parte richiedente Rosa
Santeramo;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

limitatamente alla parte in cui pone l’anticipazione delle spese della
consulenza tecnica preventiva a carico della Iframa s.r.l. e, decidendo
nel merito, pone dette spese, liquidate in complessivi euro 3.796,33, ad
esclusivo carico della parte — Rosa Santeramo — che aveva richiesto
l’espletamento della consulenza. Condanna l’intimata al pagamento
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
1.200, di cui euro 1.000 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
civile, il 30 novembre 2017.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato

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