Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29414 del 07/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29414 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8849/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Riscossione Sicilia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio
Marchetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma
alla piazza Barberinì n. 12, per procura in calce al controricorso
– controricorrente avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7722 depositata il
24 marzo 2017.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c,p.c. del 16 novembre 2017.
ATTESO CHE
– L’Agenzia delle entrate impugna per revocazione l’ordinanza della
Corte che ne ha definito la soccombenza in controversia per
rimborso IVA avverso Riscossione Sicilia s,p.a.
Data pubblicazione: 07/12/2017
Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Denuncia l’Agenzia che l’ordinanza l’abbia qualificata come «non
costituita», così ignorando gli argomenti del controricorso e della
memoria, viceversa ritualmente depositati dall’Avvocatura dello
Stato.
Il ricorso è inammissibile: l’omesso esame di scritti difensivi non
pronuncia della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 391-bis
c.p.c., occorrendo che il ricorrente per revocazione provi la
decisività dello scritto ai fini dell’adozione di una statuizione
diversa, e ciò in rapporto a uno specifico fatto evidenziato nello
scritto medesimo, solo in tal caso potendosi collegare al mancato
esame dell’atto la sussistenza di un errore percettivo del giudice
(Cass 14073/2000 Rv. 541205; Cass, 714/2012 Rv. 621231;
Cass, 22561/2016 Rv. 641636); nella specie, pur lamentando un
errore di fatto a norma degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.,
l’Agenzia delle entrate non ha indicato il fatto decisivo che
sarebbe stato attinto dall’errore revocatorio,
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese;
prenotando a debito, l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di
versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13,
comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv.
630550; Cass, 1778/2016 Rv. 638714)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fa ricorrente a
rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, che
liquida in E 1800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2017.
integra di per sé errore di fatto rilevante per la revocazione della