Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29088 del 05/12/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29088 Anno 2017
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
sul ricorso 23658-2013 proposto da:
A.A.
B.B.
C.C.
D.D.
– ricorrenti contro
COMUNE POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,
Data pubblicazione: 05/12/2017
VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell’avvocato
ANNARITA DI BATTISTA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI PASCONE;
– controricorrente nonchè contro
TOSONI MARZIA, TOSONI LOREDANA, GENOVESI LUCIA, LUIGI
– intimati –
avverso la sentenza n. 2543/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
BELLO;
R.G. 23658/2013
PREMESSO CHE
proposta dal Comune di Pomezia, ha condannato i ricorrenti a
rimuovere un cancello e una recinzione realizzati su fondi di parte
attrice e a rilasciare lo stesso immobile e ha respinto la domanda
riconvenzionale dei convenuti di accertamento dell’acquisto della
proprietà, a seguito di usucapione, della strada comunale (pur
trattandosi di un bene di per sé usucapibile – ha affermato il
Tribunale – non sarebbe maturato il termine ventennale di possesso
del bene).
2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3 maggio 2013,
ha rigettato l’appello dei convenuti: pur ritenendo, a differenza del
primo giudice, che gli atti posti in essere dal Comune non possono
ritenersi idonei a interrompere il possesso, la domanda di usucapione
non può trovare accoglimento a causa della mancata dimostrazione
del fondamento della stessa “con argomenti convincenti e
inconfutabili”.
3. Propongono ricorso per cassazione, fondato su un motivo,
Z.Z. e G.G., B.B., A.A., C.C.,
D.D..
Il Comune di Pomezia resiste con controricorso.
Il Pubblico Ministero Alberto Celeste ha depositato le proprie
conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il Comune di Pomezia ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.
i
1. Il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento della domanda
Gli intimati non
hanno presentato difese.
Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti fanno valere violazione o
falsa applicazione degli artt. 183, 184, 115 e 116 c.pc.: la Corte, nel
ritenere non dimostrato sulla base dell’istruttoria esperita che i
ricorrenti abbiano esercitato sulla strada un possesso pacifico,
ininterrotto e ultraventennale, ha valutato le dichiarazioni dei
testimoni Marcello e Profidia, rispetto ai quali non aveva valutato
l’eccezione di inammissibilità della prova perché i testimoni non erano
stati indicati dall’attore Comune di Pomezia in nessuno scritto
difensivo.
Il motivo è infondato. A prescindere dal fatto che il vizio denunciato come rileva il Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte – è
impropriamente qualificato come violazione di legge, trattandosi
invece di error in procedendo riconducibile al n. 4 del primo comma
dell’art. 360, le dichiarazioni dei due testimoni, dei quali – afferma la
Corte d’appello – il primo “non è stato sostanzialmente in grado di
ricordare se la strada fosse o meno liberamente accessibile o invece
interclusa” e il secondo “che nulla di preciso è stato in grado di
riferire” sono, nella loro neutralità, non decisive circa la formazione
del convincimento del giudice che ha ritenuto insufficiente la sola
deposizione confermativa del testimone Manzi a dimostrare “il
fondamento della domanda con argomenti convincenti e
inconfutabili”, essendo poi gli altri elementi addotti (la richiesta di
ripristino del cancello nel 1993 e la successiva revoca del Comune di
autorizzazione al rifacimento dello stesso) stati ritenuti irrilevanti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
2
CONSIDERATO CHE
La liquidazione delle spese è effettuata, in dispositivo, sulla base della
soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio in favore di parte controricorrente
che liquida in euro 2.700 per compensi, di cui euro 200 per esborsi,
oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma
1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 12 aprile 2017.
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.