Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53301 del 14/09/2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 53301 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
t
Iki l- t/1/ 271
sul ricorso proposto da:
ROMEO ANTONIO nato il 01/03/1968 a GIAVENO
avverso l’ordinanza del 03/04/2017 del TRIB. LIBERTA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS
Il P.G. Dottoressa De Masellis Mariella conclude per l’inammissibilità.
Udito il /tgensore
Data Udienza: 14/09/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3.4.2017 il Tribunale di Torino, in accoglimento
dell’appello proposto dal PM, ha applicato nei confronti di Antonio Romeo la
misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 624-
2. Il procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta da Laura
Martini, secondo cui in data 8.10.2016 la stessa si era trovata all’interno della
propria abitazione un uomo il quale, alla sua vista, era scappato; la donna si era
accorta della mancanza del suo portafogli, che era stato poi trovato nel garage di
casa e dal quale erano stati prelevati 50 euro. La Martini forniva agli inquirenti
una descrizione dettagliata dell’uomo e successivamente, sottoposta ad
individuazione fotografica, riconosceva con certezza in Antonio Romeo l’uomo
che si era introdotto nella sua abitazione.
Sulla base di questi elementi il PM chiedeva al GIP l’applicazione della
misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Romeo per il reato di
furto in abitazione, ma il GIP respingeva la richiesta ritenendo intrinsecamente
inattendibile l’individuazione fotografica effettuata dalla vittima.
3.
In sede di appello il Tribunale non condivideva le argomentazioni
formulate dal GIP, ritenendo attendibile l’individuazione fotografica in quanto
effettuata il giorno successivo al fatto, dopo che la vittima aveva avuto modo di
osservare con chiarezza il volto dell’uomo, di cui aveva fornito una precisa
descrizione nell’immediatezza.
4. Ricorre per cassazione personalmente il Romeo, lamentando violazione di
legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. in punto di ritenuta sussistenza
dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che in tema di presupposti per l’applicazione delle misure
cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato,
2
bis cod. pen.
introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47,
non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una
valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della
effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è
chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 – dep. 2017, Verga, Rv.
26968401). Si tratta, dunque, di una previsione, in termini di alta probabilità,
della possibilità che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per
compiere ulteriori delitti della stessa specie, che deve fondarsi su elementi
pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e
idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione
temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è
manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di
elementi indicativi dell’effettività di un concreto ed attuale pericolo di
reiterazione (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere e altri, Rv. 26953301).
3. Da questo punto di vista la valutazione del Tribunale in merito alla
concretezza ed attualità delle ritenute esigenze cautelari nei confronti del
prevenuto è stata espressa in maniera assolutamente adeguata e logica, nonché
giuridicamente corretta.
Il concreto ed attuale pericolo di recidiva è stato desunto da plurimi elementi
concreti: le modalità della condotta perpetrata, che ha visto l’odierno indagato
introdursi nell’abitazione della vittima per commettere il furto, del tutto incurante
della presenza di quest’ultima; i plurimi precedenti specifici gravanti sul Romeo;
il fatto che lo stesso è attualmente sottoposto a ben tre procedimenti giudiziari
per furti in abitazione che si collocano nello stesso periodo temporale del fatto in
disamina.
Tutti elementi dai quali il Tribunale ha plausibilmente desunto l’allarmante
pervicacia delinquenziale del Romeo, e quindi la sua elevata pericolosità sociale,
opinando fondatamente come dal compimento di tali delitti l’indagato tragga le
proprie fonti di sostentamento.
Si tratta di argomentazioni assolutamente in linea con le direttive della legge
n. 47/2015, sviluppate in maniera congrua e senza evidenti aporie logiche, come
tali insindacabili nella presente sede di legittimità.
4.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va disposta la trasmissione di
copia della presente sentenza al competente Tribunale Distrettuale del riesame
perché provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. cod. proc. pen.
3
concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 92 Disp. att. c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli immediati
Così deciso il 14 settembre 2017
Il Consigli
( e estensore
Ale a dro Ranaldi
Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta
adempimenti a mezzo fax.