Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27938 del 23/11/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 27938 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA
ORDINANZA
sul ricorso 3169-2012 proposto da:
PROFETTO VINCENZA C.F.
PRFVNZ38E48G273J,
PROFETTO
CARMELA C.F. PRFCML44T66I535T, in qualità di eredi di
VENTURA GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato GINA
TRALICCI, che li rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro
2017
2843
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587,
in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Data pubblicazione: 23/11/2017
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA
PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
–
contrari corrente
–
avverso la sentenza n. 5610/2011 della CORTE D’APPELLO
If)14-
di ROMA, depositata il 11/07/2011 R.G.N. 6357/2010.
R.G. 3169/2012
RILEVATO
1. che, con sentenza in data 11 luglio 2011, la Corte di Appello di Roma
ha dichiarato inammissibile il gravame svolto avverso la sentenza di
primo grado che aveva rigettato la domanda, per rivalutazione
monetaria e interessi legali, sui ratei pensionistici arretrati corrisposti
dall’INPS a Ventura Giovanna, sul presupposto che si versava in ipotesi
della prestazione in ritardo;
2. che la Corte territoriale riteneva non efficacemente censurata la
sentenza impugnata, non provato il fatto costitutivo della domanda (il
ritardo nella liquidazione
degli arretrati pari a lire 69.907.750) e
introdotta, con il gravame, una domanda (di riliquidazione) diversa da
quella originaria e non costituente un minus / atteso che la domanda
muoveva dal presupposto del mancato pagamento della prestazione e
della maturazione degli accessori sui ratei della pensione liquidati solo
nel maggio 1997, tanto precludendo, per il diverso presupposto
costitutivo della domanda, la riqualificazione dell’azione;
3. che avverso tale sentenza i ricorrenti, in epigrafe indicati, nella qualità
di eredi di Ventura Giovanna, hanno proposto ricorso, ulteriormente
igugtrato con memoria, affidato ad un articolato motivo, ai quale ha
opposto difese l’INPS, con controricorso;
CONSIDERATO
4.
che, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 ,115,116,
345 cod.proc.civ. e 1362,1363,1365,1367,1371 cod.civ., in relazione
all’art. 360, n.3 cod.proc.civ., si censura la sentenza impugnata per non
avere correttamente individuato il thema decidendum;
5.
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
6.
che l’interpretazione della domanda compete al giudice di merito e tale
interpretazione è immune da censure in sede di legittimità, ad eccezione
dell’ipotesi
in
cui
esista
un
vizio
motivazionale
nell’ interpretazione dell’atto, vizio nel ricorso all’esame non dedotto,
1
di semplice riliquidazione di somme a conguaglio e non di liquidazione
per avere la parte ricorrente dedotto violazione di legge ed error in
procedendo;
7.
che il predetto principio non trova applicazione quando si assume che
tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla
violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato
(art. 112 cod. proc. civ.) o a quello del tantum devolutum quantum
appellatum (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi, in tal caso, della
denuncia di un error in procedendo
che attribuisce alla Corte di
all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e
deduzioni delle parti (v., tra le tante, Cass. n. 21421/2014);
8.
che, tuttavia, nel denunciare la falsa applicazione del predetto principio,
l’autosufficienza del ricorso per cassazione impone che, nel ricorso
stesso, siano esattamente riportati sia i passi del ricorso introduttivo con
i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio, sia quelli del
gravame con cui le censure, ritenute inammissibili per la loro novità,
sono state formulate;
9.
che tali oneri non sono stati ottemperati, nel caso di specie, dai
ricorrenti, che si sono limitati a rappresentare l’oggetto della propria
originaria domanda e delle proprie successive doglianze, unitamente alle
difese della controparte, senza trascriverle negli esatti termini del loro
svolgimento ma riportandosi ad un mero sintetico richiamo;
10 che le spese vengono regolate come da dispositivo e seguono la
soccombenza, non sussistendo le condizioni per beneficiare dell’esonero
a norma dell’art.152 disp att. cod.proc.civ., nel testo applicabile ratione
temporis;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese
generali e altri accessori di legge.
2
cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 giugno 2017