Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52859 del 12/07/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52859 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALEMI VINCENZO nato il 19/01/1995 a PALERMO
avverso la sentenza del 24/06/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
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Data Udienza: 12/07/2017
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza è stata confermata la condanna di Vincenzo
SALEMI per il reato di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, denunziando vizi
motivazionali sulla determinazione della pena e sul diniego della attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e di quelle di cui all’art. 62 bis cod. pen. con giudizio
di prevalenza sulle contestate aggravanti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed il giudizio sulla
pena sono stati congruamente motivati, in considerazione, da un lato, della
genericità delle deduzioni difensive, nonché del potenziale valore complessivo del
pregiudizio che avrebbero potuto subire le persone offese (Sez. 4, n. 8530 del
13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv.
260201) e, dall’altro, della gravità e delle modalità del fatto;
– che non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore
della cassa delle ammende.
Così dec .
in Roma, il 12 luglio 2017
– che il ricorso è inammissibile;