Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52852 del 12/07/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52852 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VACCARO PAOLO nato il 08/10/1975 a PALERMO
avverso la sentenza del 27/05/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
Data Udienza: 12/07/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la
pronunzia di primo grado, con la quale Paolo VACCARO era stato condannato per
il reato di furto aggravato di un “coprigambe” per motocicli, asportato da un
ciclomotore parcheggiato in luogo pubblico.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, nell’interesse
dell’imputato, il difensore avv. Fabio Cosentino, denunziando violazione di legge
in relazione all’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo di ricorso reitera analoga censura proposta con l’atto di appello e la
Corte territoriale sul punto ha reso logica e corretta risposta.
La difesa ha sostenuto che non potesse configurarsi l’aggravante della
esposizione alla pubblica fede, dal momento che il motociclo dal quale era stato
sottratto il coprigambe era posteggiato “in un luogo ben circoscritto e delimitato,
quale è appunto il parcheggio privato di una struttura ospedaliera”.
L’assunto è manifestamente infondato.
Il delitto di furto è aggravato, ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7cod. pen.,
dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche
quando la cosa si trova in un luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque
facilmente accessibile (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Giusto, Rv. 26862601;
Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, Felici, Rv. 26325801; Sez. 5, n. 15009 del
22/02/2012, Maltese, Rv. 25248601)
III.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa
delle Ammende/ Così deciío il 2 luglio 2017
Il Consi• li- e
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Il Presidente
Gerard A ONE
II.