Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52832 del 12/07/2017
Penale Sent. Sez. 7 Num. 52832 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIANCOFIORE AMBROSIO nato il 02/01/1938 a CERIGNOLA
avverso la sentenza del 17/09/2015 del GIUDICE DI PACE di CERIGNOLA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
Data Udienza: 12/07/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Cerignola ha condannato
Ambrogio BIANCOFIORE per i reati di minacce e ingiurie.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, chiedendo l’assoluzione perché i fatti non sussistono e, in viva
subordinata, l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen..
II.
La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo di
imputazione avente ad oggetto l’art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto
dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
Di conseguenza deve essere eliminata la pena inflitta per il suddetto reato e
rideterminata quella per il reato di minacce nella misura di euro 50 di multa
ovvero nel limite edittale massimo previsto dall’art. 612 primo comma cod. pen.
all’epoca della commissione del reato per cui si è proceduto.
Il fatto, infatti, risulta commesso prima dell’entrata in vigore della legge
119/2013, che ha aumentato sino a euro 1032 di multa il limite edittale della
pena prevista dal primo comma dell’art. 612 cod. pen.
III Le doglianze proposte con il ricorso sono inammissibili.
Le censure sono infatti generiche e fanno riferimento ad elementi di merito, con
la finalità di una rivalutazione dei fatti e delle risultanze processuali che sfugge al
sindacato di legittimità. Va, in proposito, ricordato che a questa Corte non
possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del
nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen.
Così come affermato di recente dalle Sezioni unite di questa Corte, la causa di
non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è applicabile ai reati di
competenza del Giudice di Pace.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui
all’art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e
ridetermina la pena per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. nella misura di euro
50 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
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Così deciso in Roma il 12 luglio 2017
Con iglier estensore
Il Presidente
dalla legge come reato; il reato di ingiuria è stato infatti depenalizzato per effetto