Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27703 del 21/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27703 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
ORDINANZA
sul ricorso 18312-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
ETOILE 13gU SRL IN FALLIMENTO, ETOILE BIA: SRL;
– intimate avverso la sentenza n.41/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatti di causa
cV’1
-1/4
.
Data pubblicazione: 21/11/2017
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della Etoile
Blu s.r.l. di avviso di accertamento di avviso di accertamento relativo ad IRES
dell’annualità 2006, l’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti
della Etoile Blu s.r.l. e della curatela del fallimento di detta Società (che non
resistono), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio
ne dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la decisione di primo grado,
dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della Società) e non notificato al legale
rappresentante della Società.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della
Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. La ricorrente ha depositato
memoria. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data
14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico
motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art.43 1.fall. laddove la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello perché
non notificato al legale rappresentante della Società laddove l’impugnazione era
stata ritualmente notificata alla Curatela del fallimento, nelle more dichiarato, della
Società.
2.La censura è manifestamente fondata alla luce del chiaro disposto
dell’art.43 1 fall. il quale prevede espressamente che nelle controversie, ancl)e in corso,
relative a rapporti (4 diritto patrimoniale del _fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il
curatore con conseguente errore del Giudice di appello nell’avere ritenuto
inammissibile l’impugnazione perché notificata al soggetto processuale legittimato.
3. L’accoglimento del mezzo comporta la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, perché
provveda all’esame e al regolamento delle spese processuali.
P. Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e r via alla
Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui emanda
di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2017.
integralmente favorevole alla contribuente, perché notificato al curatore ( a seguito