Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 374 del 26/09/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 374 Anno 2013
Presidente: GALBIATI RUGGERO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MANGINI PASQUALE N. IL 06/01/1961
2) MANGINI FRANCESCO N. IL 20/04/1980
3) LA FORGIA BENEDETTO N. IL 14/05/1969
avverso la sentenza n. 3133/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
08/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 26/09/2012
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Bari, riconosciuta la prevalenza delle attenuanti
generiche sulle contestate ipotesi di recidiva, rideterminava la pena inflitta in primo
grado per plurimi episodi di spaccio di stupefacente in anni quattro di reclusione e C
reclusione e E 20.000,00 di multa per Mangini Francesco e in quella di anni quattro e
mesi nove di reclusione e €21.000,00 di multa per La Forgia Benedetto;
– Rilevato che i predetti imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo
Mangini Francesco e Mangini Pasquale vizio di motivazione in relazione alla
mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 e La
Forgia, oltre a tale censura, anche difetto di motivazione e violazione di legge in
ordine all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 271 c.p.p. per
violazioni di cui al primo comma, in relazione all’insufficienza al riguardo dei decreti
del P.M.;
– Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure alla luce della congrua e
circostanziata motivazione, che pone l’accento, per quanto concerne la mancata
applicazione dell’attenuante, sulla sistematicità della condotta illecita e l’utilizzo per
la commissione del reato di autonomo mezzo di trasporto, nonché, per quanto
riguarda la censura svolta autonomamente dal La Forgia, sulla giurisprudenza
concernente la sanatoria di eventuali nullità dei decreti del PM e sull’adeguato
apparato motivazionale dei medesimi;
– Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti
singolarmente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di
esonero, ciascuno anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
18.000,00 di multa per Mangini Pasquale, in quella di anni quattro e mesi sei di
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 2‘-9-2012.