Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37399 del 16/05/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37399 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZACCARELLI MARCO N. IL 25/02/1957
avverso la sentenza n. 3333/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
e ha concluso per
Data Udienza: 16/05/2013
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Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.ssa
Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 29.6.2012, la Corte d’Appello di Genova, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Chiavari in data 21.12.2005 appellata
dal Procuratore Generale nei confronti di Zaccarelli Marco / dichiarava non
doversi procedere in ordine ai delitti di truffa e falso perché estinti per
prescrizione, ed esclusa l’ipotesi attenuata di cui all’art.648 cpv c.p.
determinava la pena per il reato di ricettazione in anni tre mesi sei di
reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art.606
lett.b) e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale e mancanza e
manifesta illogicità della motivazione, in relazione 1) al giudizio di
responsabilità e al diniego dell’ipotesi attenuata di cui all’art.648 cpv c.p.; 2)
all’elemento soggettivo del reato di ricettazione; 3) al danno patrimoniale
lieve e alla sproporzione di pena rispetto alla gravità del fatto; 4) alla
quantificazione della pena in relazione alle aggravanti di cui all’art.61 n.2 e
99 n.4 c.p.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti i motivi.
Solo formalmente, infatti, vengono evocati vizi di legittimità: in
concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi del tutto aspecifici e
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che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte
territoriale: statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di Appello
di Genova con argomenti esaurienti e privi di vizi logici, sia in punto
diniego dell’ipotesi attenuata di cui all’art.648 cpv c.p.( importi elevati degli
assegni, e precedenti dell’imputato), che in relazione alla determinazione
della pena (in considerazione delle aggravanti e dei precedenti dell’imputato
Rilevasi, infine, che la sentenza di primo grado è stato impugnata dal solo
Procuratore Generale, limitatamente alla pena e al riconoscimento da parte
del primo giudice dell’ipotesi prevista dall’art.648 cpv c.p., e pertanto ogni
censura circa il giudizio di responsabilità è inammissibile, per il passaggio in
giudicato delle statuizioni non oggetto di impugnazione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
erato, il 16.5.2013.
liere estensore
Il Presidente
significativi di spiccata pericolosità in materia di reati contro il patrimonio).