Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20812 del 11/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20812 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro
Santini Alberto, Ribeca Giovanna, Santini Paolo,
Santini Pierluigi, elettivamente domiciliati in
Roma Via Nizza 22, presso lo studio dell’avvocato
Enrico Brenciaglia, e rappresentati e difesi
dall’Avv.to Cesare Costa, in forza di procura
speciale in calce al controricorso
– controri correnti –
avverso la sentenza n. 40/26/2008 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio, depositata il
4/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/07/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Giancarlo Caselli,
per parte ricorrente, e l’Avv.to Cesare Costa, per
parte controricorrente;
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Data pubblicazione: 11/09/2013
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per la cassazione della sentenza di primo e secondo
grado.
Svolgimento del processo
Con
sentenza
n.
40/26/2008
depositata in data 4/6/2008,
del
28/02/2008,
la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio Sez. 26 respingeva,
proposto, in data 20/07/2007, dall’Agenzia delle
Entrate Ufficio di Viterbo, avverso la decisione n.
della
150/01/2006
Commissione
Tributaria
Provinciale di Viterbo, che aveva accolto i
ricorsi, riuniti, proposti dai singoli soci della
società L’Auto per Tutti, all’epoca costituita
nella forma della società in accomandita semplice,
Santini Alberto, Ribeca Giovanna, Santini Paolo e
Santini Pierluigi,
contro quattro avvisi di
accertamento con i quali – a seguito di un processo
verbale di constatazione redatto dalla Guardia di
Finanza di Viterbo, a carico della società, con
rinvenimento di documentazione extracontabile e
rettifica,
in
via
induttiva,
per
supposte
sottofatturazioni nel settore della vendita di auto
usate, del reddito di questa, ai fini IRAP ed IVA,
per l’anno 1999 – erano stati ricostruiti, di
conseguenza, i maggiori redditi da partecipazione
dei soci, ai fini IRPEF, per lo stesso anno.
La C.T.P. di Viterbo aveva accolto i, riuniti,
ricorsi dei soci, uniformandosi alla sentenza con
la quale era stato già accolto il ricorso proposto
dalla società.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma
respingeva il gravame dell’Agenzia delle Entrate,
in quanto, rigettata l’eccezione pregiudiziale di
2
con compensazione delle spese di lite, l’appello
inammissibilità
originari
degli
ricorsi
dei
(“perché le motivazioni risultano
contribuenti
chiaramente formulate nel ricorso della società cui
singoli ricorrenti hanno fatto espresso
riferimento”),
riteneva, nel merito, che “I/
rinvenimento di un unico fascicolo, da cui è
partita la rettifica”
non poteva
“essere
sufficiente né per l’applicazione dell’accertamento
ricarico”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo due
motivi, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c.
(Motivo l, in relazione all’art.36 d.lgs. 546/1992
nn. 3 e 4, risultando la sentenza del tutto priva
delle sue essenziali parti strutturali; Motivo 2,
in relazione all’art.39 comma 2 lett. d) DPR
600/1973).
Hanno resistito i contribuenti con controricorso,
eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del
ricorso, per tardità, essendo stato lo stesso
notificato ai soci in data 20/11/2009, oltre il
termine di cui all’art.327 c.p.c., e per difetto di
autosufficienza. I contribuenti hanno altresì
depositato memoria, ai sensi dell’art.378 c.p.c..
Motivi della decisione
Va anzitutto respinta l’eccezione pregiudiziale
sollevata dai controricorrenti: il ricorso per
cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate,
avverso
la
sentenza della C.T.R., pubblicata in
data 4/6/2008, risulta spedito per la notifica ai
destinatari in data 16/7/2009, entro dunque il
termine di cui all’art.327 c.p.c., di un anno e 46
gg. (considerata la sospensione dei termini durante
3
induttivo né per determinare la percentuale di
il periodo feriale).
Del
pari
infondata
è
l’ulteriore
eccezione
pregiudiziale, di carenza di autosufficienza del
ricorso, essendo contenuti nello stesso tutti gli
elementi necessari a rappresentare le ragioni della
richiesta di cassazione della sentenza impugnata,
in particolare, attraverso la ritrascrizione
dell’atto di appello.
ricorso, sollevato dall’Agenzia ricorrente, ai
sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c..
Invero, la sentenza è così motivata:
“Nel merito:
il rinvenimento di un unico fascicolo, da cui è
partita la rettifica, non può essere sufficiente né
per l’applicazione dell’accertamento induttivo né
per determinare la percentuale di ricarico”.
Tale argomentazione, anche per effetto della
parimenti lacunosa esposizione dello svolgimento
del processo e del
thema decidendum,
non consente
di comprendere quale sia stato il percorso logico
seguito dai giudici tributari per respingere
l’appello dell’Ufficio, con il quale si chiedeva di
meglio valutare i plurimi elementi offerti circa il
comportamento palesemente antieconomico tenuto
dalla società L’Auto per Tutti nel settore della
vendita di auto usate e circa la prova documentale
di almeno un episodio di sottofatturazione relativa
alla vendita di un’autovettura.
Secondo un consolidato e condiviso principio
giurisprudenziale di questa Corte, la sentenza è
nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4,
per difetto di un requisito di forma
indispensabile, ove risulti del tutto priva
dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione
si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente,
4
Merita invece accoglimento il primo motivo del
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estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a
rivelare
la
“ratio
decidendi”
(conf.
Cass.
161/2009; Cass. 11653/2013).
La sentenza impugna deve essere pertanto cassata,
con rinvio, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione
Tributaria
Regionale
del
Lazio,
in
diversa
composizione.
La Corte accoglie il ricorso, quanto al primo
motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio,
anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale
del Lazio, in diversa composizione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
P.Q.M.