Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19253 del 30/03/2017
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19253 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RECCHIONE SANDRA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTINUCCI DAVIDE N. IL 08/08/1966
avverso la sentenza n. 50540/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/06/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
,/
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 30/03/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Torino confermava la condanna dell’imputato alla pena
di mesi 5 di reclusione per il reato di appropriazione indebita
2.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che deduceva vizio di legge: non sussisterebbe la recidiva reiterata
di applicazione della pena la prima delle quali avrebbe cessato di produrre alcun
effetto penale a causa del decorso del termine previsto dall’art. 445 comma 2
cod proc. pen.; la seconda invece non riconosceva espressamente la recidiva: il
che escluderebbe
la possibilità di assegnare rilevanza penale alla
prima
sentenza.
3. Si tratta di doglianze manifestamente infondate.
L’estinzione degli effetti penali della sentenza di patteggiamento deriva non dal
semplice decorso del termine di cinque anni, ma dal provvedimento
giurisdizionale che ne dichiara l’estinzione verificandone i presupposti ovvero il
decorso di cinque anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (Cass.
sez. 1 n. 11498 del 25/02/2009, Rv. 243043)
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto, la contestazione della recidiva
reiterata è indipendente dal riconoscimento della stessa nei giudizi già conclusi.
Si ribadisce al riguardo che il giudice della cognizione può accertare, a differenza
di quello di esecuzione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall’art. 99,
comma quarto, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata
giudizialmente la recidiva semplice (Cass. sez. 5 n. 47072 del 13/06/2014, Rv.
261308; Cass. sez. 2 n. 180701 07/05/2010, Rv. 247089; Cass. sez. 5, n.
41288 del 25/09/2008, Rv. 241598)
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto,
la circostanza aggravante
contestata è stata correttamente ritenuta, con conseguente inammissibilità del
ricorso.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1500,00.
P.Q.M.
2
contestata in quanto la stessa di fonderebbe sulla valorizzazione di due sentenze
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 30 marzo 2017
Sentenza a motivazione semplificata