Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 928 del 01/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 928 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESSID HAMZA N. IL 16/12/1977
avverso la sentenza n. 2769/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 01/12/2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Hamza Essid ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Bologna ha confermato l’impugnata sentenza del Tribunale di Modena, che lo ha condannato
alle pene di legge per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di guida in stato di alterazione
psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge processuale in relazione all’art. 129 cod. proc.
fondamento della conferma della sentenza di condanna.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 129 del codice di rito senza in nessun modo
circostanziare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta: si tratta
di doglianza pertanto generica, dante luogo ad inammissibilità del ricorso, là dove i motivi di
ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione,
devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine
di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni
generiche o meramente dilatorie (ex plurimis Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc.
Lombardo, Rv. 254204).
3.1. E ciò a fronte della puntuale ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata dai giudici
di merito e delle considerazioni – scevre da illogicità manifesta o da errori di diritto – sviluppate
a sostegno della ritenuta integrazione dei reati in contestazione (v. pagine 1 e 2 della
motivazione della sentenza in verifica).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2016
pen., dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia svolto un’adeguata motivazione a