Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 772 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 772 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRIOLO MASSIMO N. IL 23/08/1971
avverso la sentenza n. 10329/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
24/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente censura una sentenza di “patteggiamento” deducendo l’omesso
controllo sulla correttezza della qualificazione giuridica.
In realtà il Tribunale ha verificato la correttezza della qualificazione giuridica
del reato allo stato degli atti, così come consentito in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti. Né, d’altro canto, l’imputato ha prospettato – se
non in modo estremamente generico – quali sarebbero gli elementi emergenti

qualificazione giuridica del reato.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

allo stato degli atti in base ai quali si sarebbe dovuto procedere a una diversa

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