Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 680 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 680 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATTANEO DINO N. IL 05/06/1970
avverso la sentenza n. 3671/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente censura l’impugnata sentenza deducendo una ricostruzione
alternativa in punto di fatto, con particolare riferimento all’esistenza di una causa
di giustificazione del possesso di arnesi da scasso.
Invero, ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando
emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da
rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione
occorre che il giudice abbia omesso del tutto di prendere in considerazione il
punto sottoposto alla sua analisi, talché la motivazione adottata non risponda ai
requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo
su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle
ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte
dalle parti (Sez. 4, n. 10456 del 15/11/1996 – Rv. 206322).
Quindi non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura
alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte
di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla
correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una
nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare
se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve
condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione
sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (v. Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 – Bruzzese, Rv. 235510;
Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007 – Servidei, Rv. 237652; Sez. 2, n. 7380 del
11/01/2007 – Messina ed altro, Rv. 235716).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.
decisionale (Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 – Rv. 202133). In altri termini,