Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 677 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 677 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIAW MOUSSA N. IL 13/01/1962
avverso la sentenza n. 3519/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
L’imputato si duole anzitutto del fatto che i giudici di merito hanno ritenuto
che il reato di cui all’art. 648 cod. pen. concorra con quello di cui all’art. 474 cod.
pen. La questione è manifestamente infondata in quanto già decisa, in senso

secondo cui il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di
prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le
fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e
cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non
risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez.
U, n. 23427 del 09/05/2001 – Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del
04/03/2008 – Altobello, Rv. 239745).
L’imputato sostiene, inoltre, che il reato di cui all’art. 474 cod. pen. non
sarebbe configurabile non essendoci stata lesione della pubblica fede, essendo
riconoscibile la falsità dei marchi contraffatti. Ed invece, integra il delitto di cui
all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio
contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta
contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via
principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la
pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi,
che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione
non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato
impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita
siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno
(Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012 – Diasse, Rv. 252836; Sez. 5, n. 5260 del
11/12/2013 – dep. 03/02/2014, Faje, Rv. 258722).
Con il terzo e il quarto motivo di ricorso l’imputato censura il trattamento
sanzionato e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo
caso si tratta di censure inammissibili in quanto la graduazione della pena, anche
in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti
ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,
così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena

difforme da quello prospettato in ricorso, dalle Sezioni unite di questa Corte,

la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – Cilia e altro, Rv.
238851). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, si deve ribadire che la
sussistenza di elementi rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure

attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
– Caridi e altri, Rv. 24241901). La sentenza, sul punto sorretta da adeguata
motivazione, si sottrae alle censure prospettate in ricorso, attinenti solamente a
questioni di merito.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori

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