Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 217 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 217 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Falcone Angelo, nato a San Severo (Foggia) il 14/07/1987

avverso l’ ordinanza del 20/06/2016 del Tribunale di Foggia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
lette le richieste il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha chiesto annullarsi l’ ordinanza senza rinvio limitatamente al motociclo BMW
disponendone la restituzione e rigettarsi per il resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/06/2016, il Tribunale di Foggia rigettava l’istanza di riesame proposta
da Angelo Falcone – indagato per il reato di cui all’ art. 648 cod. pen. – avverso il decreto con il
1

Data Udienza: 02/12/2016

I

quale in data 14/05/2016 il Pubblico Ministero presso il medesimo tribunale aveva disposto la
convalida del sequestro probatorio di una autovettura e cinque motocicli.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo la illegittimità e/o nullità dell’ ordinanza
per violazione dell’art. 606, lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. Si duole, in particolare, la difesa
del ricorrente della carenza motivazionale del provvedimento che ha disposto il sequestro
probatorio dei beni sotto il profilo relativo all’ omesso esame della documentazione, a suo dire,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art.
325, comma 1, cod. proc. pen. solo per “violazione di legge” il che rende non sottoponibili a
questa Corte Suprema e quindi ipso facto inammissibili le doglianze espressamente indicate in
entrambi i profili di ricorso come “illogicità della motivazione” ex art. 606, lett. e), cod. proc.
pen.
Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per
cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell’art. 325, comma 1, cod.
proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma
non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Cass. Sez.
un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di
legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale che,
con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola “violazione di
legge”, esclude la sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art.
606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si
ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all’adeguatezza
delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione,
potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o
meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi
assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al
punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito,
ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure
le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

3. Ciò doverosamente premesso deve essere evidenziato che il decreto di sequestro emesso

2

idonea a comprovare l’ insussistenza del fumus commissi delicti.

dal Pubblico Ministero si presenta compiutamente motivato nei limiti di quanto necessario e
sufficiente ad individuare quali erano i beni da ricercare e da sottoporre a sequestro in
relazione alle esigenze investigative e probatorie.

4. Quanto al primo profilo va evidenziato che i giudici del riesame hanno, comunque, motivato
sul punto evidenziando profili di irrilevanza della documentazione richiamata dalla difesa del
Falcone, documentazione che, nel presente ricorso, non è stata in alcun modo indicata ed

Per vero relativamente al

fumus delicti,

va rammentato che, secondo la consolidata

giurisprudenza della Corte di legittimità, in sede di riesame del sequestro probatorio, il
tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’accertamento della
sussistenza del “fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo della congruità degli
elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la
coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine
di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il
tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di
garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie
dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro: ex plurimis
SSUU 23/1996 Rv. 206657 – Cass. 15914/2007 Rv. 236367.
4.1. Il Tribunale, sulla base delle emergenze investigative, ha ritenuto sicuramente
configurabile il reato per i quali il ricorrente risulta indagato essendo stato il medesimo trovato
in possesso

di beni

contenenti anomalie nella immatricolazione ovvero nella sequenza

alfanumerica.
Tanto basta per ritenere assolto l’onere motivazionale da parte del tribunale il quale ha peraltro
anche richiamato il contenuto dei verbali di perquisizione e sequestro costituenti “parte
integrante” del decreto del Procuratore della Repubblica.
4.2. Quanto alla necessità del sequestro, il Tribunale l’ ha rinvenuto nella esigenza di effettuare
i dovuti accertamenti per verificare la reale provenienza dei mezzi in sequestro.

5. Avverso la suddetta motivazione, il ricorrente, in pratica, nulla ha obiettato se non
invocando una serie di principi di carattere generale del tutto eccentrici ed aspecifici dal che
consegue l’inammissibilità del ricorso.

6. Allo stato degli atti, pertanto, la decisione impugnata non si presta ad alcuna censura,
l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen.,
per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro millecinquecento.

3

esattamente specificata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 Dicembre 2016

Il presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA